Premessa
La legge 19 novembre 2021, n. 165 di conversione del decreto-legge n. 127/2021 – entrata in vigore il 21 novembre 2021 – apporta alcune importanti novità finalizzate a semplificare per il datore di lavoro l’organizzazione delle attività di controllo connesse al possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori.
La possibilità per le aziende di poter chiedere ai dipendenti la consegna del Green Pass recepisce una proposta di Confindustria, volta a semplificare e razionalizzare le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.
La consegna del green pass
I lavoratori, su base volontaria, possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, in modo da essere esonerati dai controlli per tutta la durata della relativa certificazione (ex art. 9-septies, comma 5, del DL n. 52/2021).
Il datore di lavoro, in virtù dell’abilitazione normativa del lavoratore alla consegna del green pass, è legittimato a ricevere e conservare la certificazione verde COVID-19 con la relativa scadenza, al fine di esonerare, per tutta la durata, il lavoratore dai controlli.
Il datore di lavoro, pertanto, dovrà fornire idonea informativa ai lavoratori circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche previste.
Privacy
La misura introdotta consente di superare ex lege la questione che, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, impediva al datore di lavoro di ricevere la certificazione consegnata volontariamente dal lavoratore: è infatti la legge che rimette alla libertà del lavoratore interessato la scelta di avvalersi dell’esonero dalle verifiche del possesso del green pass a fronte della consegna volontaria della certificazione stessa e, quindi, senza comportare pregiudizi per la propria autodeterminazione e la riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
Gli obblighi del datore di lavoro
Ai fini dell’operatività della norma, si riportano di seguito alcuni elementi da considerare per l’implementazione della procedura della consegna dei green pass da parte dei lavoratori.
In particolare, spetta al datore di lavoro:
- informare i lavoratori della facoltà di consegna del Green Pass e delle modalità per avvalersene, evidenziando di segnalare tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi variazione della validità del proprio green pass. Tale informativa costituisce parte integrante e sostanziale della procedura aziendale sui controlli green pass;
- prevedere la modalità di consegna delle certificazioni verdi COVID-19, individuando con atto formale i soggetti incaricati e riceverli e a controllarli. Si ritiene, infatti, opportuno che, a seguito della ricezione della copia del green pass, il soggetto incaricato debba comunque effettuare un controllo una tantum (mediante la App VerificaC19) per accertarsi della autenticità, della validità e dell’integrità della certificazione ricevuta;
- sotto il profilo della protezione di dati personali: 1) integrare l’informativa privacy, fornendo le informazioni in ordine alla comunicazione, alla custodia e alla consultazione del green pass; 2) applicare alla consegna e alla conservazione (e alla successiva distruzione) delle copie delle certificazioni verdi COVID-19 le misure tecniche e organizzative adottate per la trasmissione e la conservazione dei c.d. dati sensibili.
Per i lavoratori che non consegnano copia del green pass l’esecuzione dei controlli continuerà ad avvenire ai sensi della procedura aziendale e attraverso gli strumenti di controllo prescelti.
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