I.V.A. – Semplificazioni amministrativo contabili

Set 14, 2016

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A decorere dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze mette a disposizione dei soggetti passivi I.V.A.

a) il Sistema di Interscambio gestito dall’Ag. delle Entrate (S.D.I.), al fine di trasmettere e ricevere le fatture elettroniche e le relative variazioni, concernenti le operazioni scambiate tra soggetti passivi (B2B) sedenti in Italia, emesse in formato elettronico (XML) e, mediante l’utilizzo di reti telematiche anche in formato strutturato, nonché le relative informazioni acquisite;

b) dalla stessa data i soggetti passivi I.V.A. possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni, riguardanti le operazioni che rilevano ai fini dell’imposta, effettuate anche mediante il S.I.D.: l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui si esercita e vale fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se se non revocata, si estende di quinquiennio in quinquiennio. Successivi provvedimenti saranno emanati allo scopo di definire regole, soluzioni tecniche e termini per la trasmissione telematica;

c) sempre dal 1/01/17 i commercianti al minuto e assimilati, di cui all’art. 22 del D.P.R. 633, che normalmente certificano le operazioni attive effettuate con il rilascio di scontrini e/o ricevute fiscali (salvo richiesta di fattura) possono optare per memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente, dotandosi di registratori telematici, all’Ag. delle Entrate i dati giornalieri dei corrispettivi delle operazioni effettuate, art. 6/633, cessioni di beni e prestazioni di servizi, ex artt. 2 e 3/633. L’opzione ha effetto dall’anno in cui si esercita e si applica per i quattro anni successivi e, si estende di quinquennio in quinquiennio, fino a revoca. Altri provvedimenti saranno emanati per definire regole, soluzioni tecniche e termini per la trasmissione telematica.

Il citato D. Lgs. prevede che i soggetti che optano, così come indicato alle lett. b) e c) che precedono, sono esonerati dagli obblighi di trasmissione dello spesometro, dell’elenco black list, dei dati riguardanti i contratti di leasing, locazione e noleggio, degli acquisti di beni da operatori di San Marino, dei modelli intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari.

Sono inoltre previste altre specifiche agevolazioni concernenti i rimborsi del credito I.V.A. (in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 30, 2° com./633) e la riduzione di un anno del termine di decadenza ai fini degli accertamenti I.V.A. e II.DD. ma a condizione che il contribuente garantisca la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, per i contribuenti di cui al punto c) che precede, sostituisce l’obbligo di registrazione dei corrispettivi previsto dall’art. 24/633 e fa venir meno l’obbligo di certificare le operazioni attive mediante l’emissione di scontrini e ricevute fiscali, fermo restando l’obbligo di rilascio della fattura se richiesta al momento di effettuazione dell’operazione.

Per i soggetti di minori dimensioni, da individuare con apposito provvedimento, l’Ag. delle Entrate realizzerà un programma di assistenza con il quale determinare telematicamente i dati per le liquidazioni periodiche e per la compilazione della dichiarazione annuale I.V.A. e verranno meno gli obblighi di registrazione delle fatture emesse e di quelle ricevute, artt. 23 e 25/633, e l’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa e la garanzia nel caso di richiesta di rimborso, ma a condizione che il soggetto passivo effettui la trasmissione telematica all’Ag. delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, nonchè delle note di variazione, anche mediante S.A.I. e se operatori al minuto e assimilati, art. 22/633, optino per memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.

In ogni caso, le fatture elettroniche e i pagamenti interamente tracciabili non eviteranno gli accertamenti analitico-induttivi da parte del Fisco.

Con ulteriore provvedimento, D.M. 4/08/2016 (G.U. 208 del 6/09/16), il Min. dell’Economia ha rafforzato i poteri accertatori dell’Agenzia delle Entrate con l’incrocio dei dati trasmessi con quelli contenuti in altre banche dati, ha disposto che la riduzione dei termini di decadenza previsti è subordinata alla condizione che tutti i pagamenti effettuati e ricevuti siano “tracciabili” (sono consentiti per contanti importi non superiori a 30,00 euro) e che il programma di assistenza si applica agli esercenti arti e professioni e alle imprese in semplificata, ma limitatamente all’anno di inizio dell’attività e ai due anni successivi.

 

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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