I.V.A. – Rimborso I.V.A. e società di comodo

Set 20, 2016

Con la Circolare n. 33 del 22/07/16, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente ai rimborsi I.V.A. in conseguenza delle modifiche apportate con i D.Lgs. 156 e 158 del 2015.

Non costituiscono impedimenti, quindi non rappresentano motivazione per la sospensione dei richiesti rimborsi, i casi in cui i contribuenti abbiano ricevuto:

a)    una comunicazione di irregolarità a fronte della quale il contribuente, entro trenta giorni fornisce le indicazioni comprovanti la correttezza dei dati, ovvero intraprende un piano di rateazzazione onorandolo;

b)    un accertamento con adesione, o con acquiescenza, o una conciliazione giudiziale o un reclamo mediazione;

c)    le somme riammesse al piano di rateizzazione e le rate di una cartella di pagamento non versate, salvo il caso in cui l’omesso o ritardato pagamento fa decadere dall’agevolazione della rateizzazione.

Devono essere garantite le richieste di rimborso superiori a 15.000 euro, prodotte da contribuenti in attività da meno di due anni, e quelle conseguenti alla cessazione dell’attività così come quelle per i contribuenti considerati a rischio.

I contribuenti che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica ma hanno integralmente e nei termini eseguito i relativi pagamenti con il loro comportamento hanno rimosso le condizioni ostative all’esecuzione del richiesto rimborso, e non devono prestare garanzie.

L’esito dell’interpello presentato dalle società non operative o in perdita sistematica (cosiddette “di comodo”), se positive, rimuove gli ostacoli di legge che non consentono l’esecuzione dei rimborsi, ma se l’istanza è stata presentata solo al fine della non applicazione delle norme sulle società in perdita sistematica l’Agenzia, in attesa dell’esito dell’interpello, chiede il test di operatività che, se positivo, consente l’erogazione del rimborso.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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