Con la Circolare n. 37/E, del 22/12/15, la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti, in materia di pratica applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, di cui all’art. 17, 6° co. lett. a-ter del D.P.R. 633/72, emersi nel corso di vari incontri tenuti con le associazioni di categoria.
In premessa è utile ricordare che la circolare precisa che per le questioni esaminate, potendo sussistere profili di incertezza interpretativa, non saranno sanzionati eventuali difformi comportamenti adottati dai contribuenti, limitatamente alle ipotesi non rientranti nell’ambito di frode fiscale.
Si fornisce una sintesi delle problematiche affrontate nel documento di prassi.
Impianti antincendio, porte tagliafuoco, estintori e idranti.
L’installazione di impianti antincendio, inclusi quelli integrati e la loro manutenzione e riparazione è soggetta al’inversione contabile, compresa la manutenzione di estintori, delle manichette e delle maschere se i materiali mobili oggetto di manutenzione fanno parte di un impianto complesso installato in un edificio e la manutenzione si inserisca nel quadro della manutenzione dell’intero impianto. L’installazione, manutenzione e riparazione di estintori, così come di rilevatori, di segnalatori di incendio, di impianti di estinzione o controllo dell’incendio (automatici o manuali), di impianti di controllo del fumo e del calore, facenti parte di un impianto, realizzato ai sensi del D.M. 20/12/12, installato in un edificio, sono soggetti ad inversione contabile.
Invece gli estintori che non fanno parte di un impianto complesso, quelli carrellati e quelli portatili sono apparecchi mobili e non possono essere considerati impianti di spegnimento e la loro installazione, manutenzione e riparazione è soggetta al regime ordinario I.V.A.
Le porte tagliafuoco e le uscite di sicurezza costituiscono impianti di protezione passiva e la loro installazione, manutenzione e riparazione è soggetta ad inversione contabile.
Riparazione, sostituzione di componenti di impianti.
La riparazione di impianti, con o senza sostituzione di parti o di componenti difettose o inutilizzabili per usura degli stessi, al fine di mantenere in funzione l’impianto installato, è soggetta ad inversione contabile se il servizio reso è relativo ad un edificio; la stessa regola si applica nel caso di ammodernamento dell’impianto; è escluso soltanto il caso di mera fornitura di parti o componenti dell’impianto.
Installazione impianti strettamente funzionali allo svolgimento di attività industriali e non al funzionamento dell’edificio.
La installazione di impianti, macchine e apparecchiature industriali – codici ATECO 33.20.09 – quali ad esempio gli impianti di refrigerazione ad uso industriale o in magazzini frigoriferi per la conservazione, lavorazione, distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari è soggetta al regime I.V.A. ordinario in quanto non è riferibile al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato. Le prestazioni di riparazione e manutenzione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento delle attività e non al funzionamento dell’edificio sono escluse dal meccanismo dell’inversione contabile, anche se gli impianti, una volta installati, costituiscono un tutt’uno con l’edificio.
Prestazioni rese da terzisti.
Qualora le prestazioni siano comprese oggettivamente nella lett. a-ter, 6° co. art. 17/633 e nei codici ATECO 2007, i servizi resi a soggetti passivi I.V.A. (B2B) sono da comprendere nel meccanismo dell’inversione contabile.
Prestazioni di servizi di cui all’art. 17, 6° co. lett. a-ter) del D.P.R. 633 con fornitura di beni significativi di cui al D.M. 29/12/99.
La disposizione agevolativa concernente l’aliquota I.V.A. prevista per i beni significativi si applica esclusivamente alle prestazioni effettuate nei confronti dei soggetti beneficiari dell’intervento che, Circolare n. 71/E, del 7/04/2000, sono stati individuati nei consumatori finali del servizio mentre l’art. 17, 6° co. lett. a-ter citato si applica soltanto nei rapporti B2B tra soggetti passivi di imposta.
Abbonamenti e diritti fissi di chiamata.
Le prestazioni di riparazione e/o manutenzione, comprese le verifiche periodiche, a prescindere dalla esecuzione o meno di riparazioni dell’impianto, dipendenti da contratti che prevedono il diritto di chiamata o la corresponsione di un canone di abbonamento periodico devono essere assoggettate ad inversione contabile, anche se le stesse non siano correlate ad interventi materialmente eseguiti.
Allacciamento e attivazione dei servizi di erogazione di gas, energia elettrica e acqua.
I servizi di allacciamento e di attivazione addebitati dalle società di distribuzione del gas, acqua ed energia elettrica, costituiscono parte integrante ed indispensabile ai fini della fornitura dei servizi e i relativi addebiti sono esclusi dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.
Servizi oggettivamente non imponibili, rientranti nel 6° co. lett. a-ter dell’art. 17/633.
Il meccanismo dell’inversione contabile si rende applicabile alle operazioni imponibili ai fini I.V.A. per le quali l’acquirente, soggetto passivo (B2B), è per legge designato debitore dell’imposta. Questo meccanismo non si applica nel caso in cui l’operazione sia non imponibile agli effetti I.V.A., per esempio, nell’ipotesi di servizi di pulizia effettuati all’interno di edifici siti in porti o aeroporti o di installazione di impianti negli stessi edifici, prestazioni che sono comprese nell’art. 9, 1° co. n. 6) del D.P.R. 633/72.
FINE – LA PRIMA PARTE E’ STATA TRASMESSA L’11/01/2016
Contatto
Area Economia e Diritto di Impresa
Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201
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