Si coglie l’occasione per segnalare le modifiche apportate al sistema sanzionatorio (D.Lgs. 24/09/15, n. 158 – G.U. n. 233 – S.O. n. 55 alla G.U. 7/10/15) in particolare per quanto attiene l’errata applicazione delle regole sull’inversione contabile
La Legge del 26/12/15, n. 208 (S.O. n. 70 alla G.U. 30/12/15), stabilisce quanto segue.
PARTE 2a
CO. 898-99 – PAGAMENTI IN CONTANTI
Dal 1/01/2016 sono legittimati i pagamenti effettuati con le modalità che seguono: |
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per contanti |
entro euro 2.999,99, anche se rateizzati ma sottosoglia, compresi quelli relativi a canoni di locazione di unità abitative e quelli dipendenti da contratti di trasporto merci su strada, compresi i finanziamenti fra soci e società e i prelevamenti di utili dei soci da società; entro euro 999,99, per i pagamenti effettuati dalla P.A. e per i pagamenti e le riscossioni per gli operatori del terzo settore che si avvalgono della L. 398/91 (ass. sportive, etc.) |
con assegni |
fino a 999,99 euro anche se privi della clausola “NON TRASFERIBILE”; a partire da 1.000 euro con obbligo di clausola “NON TRASFERIBILE”; |
operatori turistici per acquisti effettuati da soggetti sedenti EXUE |
entro 15.000 euro (come in precedenza) |
CO. 902/04 – PAGAMENTI ELETTRONICI: DAL 1/07/2016
commercianti e professionisti |
anche per piccoli importi dovranno accettare i pagamenti eseguiti con carta di credito e/o di debito. |
Soltanto nel caso in cui i commercianti (di beni e/o di servizi) riescano a dimostrare l’oggettiva impossibilità tecnica di accettare pagamenti elettronici saranno tenuti esenti da sanzioni. |
ALTRE DISPOSIZIONI
ART. 16 – D.Lgs. 24/09/15, n. 158
REVISIONE SANZIONI – RAVVEDIMENTO
Già erano state migliorate le condizioni per poter usufruire del ravvedimento operoso – art. 13 del D.Lgs. 18/12/97, n. 472 –
senza limiti temporali
e anche dopo la notifica del P.V.C. da parte degli organi preposti all’accertamento.
La procedura si applica alle violazioni commesse dal 1/01/2015 ma i contribuenti possono avvalersene anche per sanare precedenti violazioni, purché non definitive.
In sintesi, il ravvedimento consente di sanare le violazioni commesse con le ridotte sanzioni nei seguenti casi:
omesso pagamento in tutto o in parte dell’I.V.A. periodica e/o dell’acconto: ravvedimento entro 30 gg. dalla violazione =
sanzione 1/10 del minimo
errori/omissioni anche se riguardano la determinazione o il pagamento dell’I.V.A.:
ravvedimento entro 90 gg. dalla violazione =
sanzione 1/9 del minimo;
ravvedimento entro il termine di scadenza della presentazione della Dich. Annuale =
sanzione 1/8 del minimo;
ravvedimento entro il termine di scadenza della presentazione della Dichiarazione Annuale relativa all’anno successivo =
sanzione 1/7 del minimo;
ravvedimento oltre il termine di scadenza della presentazione della Dichiarazione Annuale relativa al 2° anno successivo =
sanzione 1/6 del minimo;
ravvedimento eseguito successivamente alla notifica del P.V.C. =
sanzione 1/5 del minimo;
omessa presentazione della Dich. Annuale I.V.A.: ravvedimento entro 90 gg. dal termine di scadenza =
sanzione 1/10 del minimo.
L’art. 11 consente al contribuente di applicare le nuove regole sul ravvedimento su alcuni dei rilievi formulati con il P.V.C. proseguendo per altri con l’adesione o attivando l’iter contenzioso.
In questo contesto normativo si è aggiunta, con effetto dal 22/10/15, la revisione del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 24/09/15, n. 158 – G.U. 233 del 7/10/15 – S.O. n. 55) che, nel particolare settore dell’applicazione non corretta del meccanismo dell’inversione contabile, dipendente dagli artt. 17, 34 e 74/633 e dagli artt. 46 e 47/331, quindi i casi di autofattura o integrazione delle fatture UE, ha stabilito quanto segue:
cedente o prestatore che non emette o registra le fatture soggette ad inversione: sanzione da 250 a 2.000 euro;
cessionario o committente che non esegue gli adempimenti conseguenti alla inversione contabile:
se comunque l’operazione risulta dalla contabilità: sanzione da 500 a 20.000 euro;
se non risulta dalla contabilità: sanzione dal 5 al 10% dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro;
se l’I.V.A. relativa all’acquisto non era detraibile in tutto o in partesi applica anche la sanzione per dich. annuale infedele e per indebita detrazione;
le disposizioni anzidette si applicano anche nel caso in cui non avendo ricevuto la fattura l’acquirente non provveda, nei trenta giorni successivi al quarto mese dalla data di effettuazione dell’operazione a:
informare l’Agenzia delle Entrate competente
emettere autofattura art. 21/633
assolvere l’imposta mediante inversione contabile;
L’Agenzia delle Entrate rilascia idonea certificazione.
operazione soggetta ad inversione contabile erroneamente assoggettata ad I.V.A. ordinaria dall’acquirente:
l’acquirente detrae l’I.V.A. che non è più dovuta dal cedente/prestatore ed è soggetto alla sanzione da 250 a 10.000 euro in solido con il cedente/prestatore;
operazione soggetta al regime I.V.A. ordinario erroneamente assolta con inversione dall’acquirente:
l’acquirente detrae l’I.V.A. che non è più dovuta dal cedente/prestatore ed è soggetto alla sanzione da 250 a 10.000 euro in solido con l’acquirente;
3) le disposizioni di cui ai punti 3) e 4) non si applicano quando i comportamenti non sono conseguenti a meri errori ma dovuti ad intenti evasivi o di frode di cui le parti erano consapevoli: sanzione 90 – 180% dell’imposta;
4) l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile su operazioni non imponibili o esenti o non soggette non determina applicazione di sanzioni a carico dell’acquirente: l’I.V.A. registrata a vendite e quella registrata in acquisto sarà espunta dalle relative liquidazioni periodiche;
5) quanto indicato al punto 6) si applica anche nel caso di operazioni inesistenti ma in tal caso la sanzione a carico dell’acquirente è compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile con un minimo di 1.000 euro.
OPERAZIONI PAESI BLACK LIST
Le operazioni – cessioni di beni e prestazioni di servizi – registrate o soggette a registrazione, effettuate nei confronti o ricevute da soggetti economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati “black list” dovranno essere comunicate (mod. polivalente) per l’anno 2015.
· con cadenza annuale
· e se di importo complessivo annuo pari o superiore a 10.000 euro
· rispetto ad ogni cliente e/o fornitore.
Con il D.M. 18/11/2015 (G.U. 30/11/2015, n. 279) il territorio HONG KONG è stato specificamente escluso dall’elenco degli Stati o territori a regime fiscale agevolato elencati nell’art. 1, co. 1 del D.M. 21/11/2001 e nell’art. 1, co. 1 del D.M. 23/01/2002.
CONTINUA: LA SECONDA PARTE SARA’ TRASMESSA IL……..
Contatto
Area Economia e Diritto di Impresa
Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201
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