I.V.A. – Legge di Stabilità 2016: sanzioni reverse-charge

Gen 20, 2016

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Si coglie l’occasione per segnalare le modifiche apportate al sistema sanzionatorio (D.Lgs. 24/09/15, n. 158 – G.U. n. 233 – S.O. n. 55 alla G.U. 7/10/15) in particolare per quanto attiene l’errata applicazione delle regole sull’inversione contabile

La Legge del 26/12/15, n. 208 (S.O. n. 70 alla G.U. 30/12/15), stabilisce quanto segue.

CO. 5/7 – 637 – 960/963 – ALIQUOTE I.V.A.

EDITORIA –

L’aliquota 4% per gli e-book si applica anche alle cessioni di giornali, notiziari quotidiani, dispacci di agenzie di stampa e periodici trasmessi online;

AGRICOLTURA –

Rideterminate le aliquote I.V.A. di compensazione, Tab. A – Parte PRIMA, allegata al D.P.R. 633/72, che devono essere utilizzate dai produttori agricoli, art. 34/633, per compensare (detrarsi) l’I.V.A. applicata alle cessioni di prodotti agricoli soggette alle aliquote I.V.A. ordinarie:

n. 2)  animali vivi della specie bovina dal 7,50% al 7,70%

animali vivi della specie suina dal 7,50% al 8,00%

n. 9)  latte fresco non concent. e zuccherato dall’8,80% al 10%;

SERVIZI SOCIO SANITARI –

Introdotta nella Tab. A – Parte PRIMA , allegata al D.P.R. 633/72, la nuova sezione Parte II-bis che elenca le operazioni alle quali si applica l’aliquota I.V.A. del 5%, già comprese nel 1° co. dell’art. 10/633 ai numeri:

18) prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese a persone;

19) prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri, etc.;

20) prestazioni educative dell’infanzia, gioventù, etc.;

21) prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, etc.;

27-ter) prestazioni socio sanitarie di assistenza domiciliare, etc.

purché rese da cooperative sociali e loro consorzi e direttamente effettuate nei confronti dei soggetti elencati nel n. 27-ter.

Abrogato il n. 41-bis della Tab. A, parte SECONDA/633.

Le cooperative sociali non potranno più optare per usufruire dell’esenzione I.V.A. art. 10/633 come concesso in passato.

Le nuove regole si applicano alle operazioni effettuate contrattualmente in base a contratti stipulati, rinnovati o prorogati dal 1/01/16 mentre per quelli in corso a tale data saranno applicabili le norme vigenti al 31/12/2015.

AUMENTI ALIQUOTE ORDINARIE –

L’aliquota I.V.A. del 10% passerà al 13% a decorrere dal 1/01/17, mentre qualla del 22%, passerà al 24% dal 1/01/17 e andrà al 25% dal 1/01/18.

CO. 130 – TERMINI ACCERTAMENTO I.V.A.

Riscritti i termini di decadenza fiscale il cui aumento comporterà più tempo per il Fisco per procedere ad effettuare accertamenti, verifiche e controlli.

Dal 1/01/16, ma con effetto retroattivo per gli accertamenti già notificati:

gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati entro il 31 dicembre del “quinto” anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;

gli avvisi in qustione dovranno essere notificati entro il 31 dicembre del “settimo” anno successivo quello in cui doveva essere presentata nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale.

CO. 126 – 127: I.V.A. NON ESIGIBILE

Il testo dell’art. 26/633 con la L. di STABILITA’ 2016 è stato interamente riscrittoaprendo in alcuni casi al recupero dell’I.V.A. addebitata dai fornitori ai clienti e da questi ultimi non corrisposta, con alcune significative novità che, in particolari ipotesi, si rendono applicabili anche retroattivamente.

Fermo restando il principio che l’emissione della nota di credito è un diritto che il cedente o prestatore possono (e non devono) esercitare, il nuovo 4° co. dell’art. 26 prevede che nel caso di mancato pagamento in tutto o in parte, del corrispettivo il fornitore può emettere la nota di credito:

a partire dalla data in cui il cliente è assoggettato a procedura concorsuale, o dalla data del decreto di omologa, un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del R.D. 16/03/42, n. 267), o dalla data di pubblicazione nel registro imprese del piano attestato (art. 67, 3° co. lett. d, anzidetto decreto);

a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose.

Il co. 12 del nuovo art. 26, a quest'ultimo proposito, precisa che il momento in cui una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa è:

quando dal verbale di pignoramento (Uff. Giud.) risulta che presso il pignorato terzo non vi sono beni o crediti da pignorare;

nel caso di pignoramento di beni mobili quando dal verbale (Uff. Giud.) di pignoramento risulti la mancanza di beni da pignorare, ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore, ovvero la sua irreperibilità;

quando dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta e si decida di interrompere la procedura per eccessiva onerosità.

In buona sostanza il nuovo art. 26 individua e precisa il momento dal quale decorre il termine per poter emettere la nota di credito nel caso di procedure concorsuali o a queste assimilate e nel caso di procedura esecutiva infruttuosa.

Inoltre, nell'ipotesi di procedure concorsuali, il nuovo co. 5) dell'art. 26 stabilisce che il cessionario o il committente non sono obbligati a registrare la nota di credito emessa dal fornitore con la conseguenza che costoro non dovranno riversare l'imposta a suo tempo detratta.

Le disposizioni di cui al nuovo co. 4 lett. a) e 5 secondo periodo dell'art. 26 (procedure concorsuali, ristrutturazione debiti e piano attestato e non obbligo di registrazione della nota di credito) si applicano alle operazioni effettuate dal 1/01/2016, mentre le altre modifiche – avendo contenuto interpretativo – si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1/01/2016.

Infine, nell'ipotesi di risoluzione relativa a contratti ad esecuzione continuativa o periodica (somministrazione di gas, energia elettrica, calore, freddo, telecomunicazioni, locazioni di beni mobili o immobili, per fare degli esempi) il fornitore che abbia adempiuto ai propri obblighi e quindi reso il servizio ed emesso e registrato la relativa fattura, ha titolo per emettere e registrare la nota di credito recuperando l'I.V.A. non corrisposta dal cliente: questa possibilità discende non dal mancato pagamento, che non consente il recupero dell'imposta salvi i casi in precedenza indicati, quanto invece dalla risoluzione del contratto conseguente all'inadempimento degli obblighi del cliente.

CO.128 – SPLIT PAYMENT E REVERSE-CHARGE

I consorziati, nel caso in cui il consorzio committente fatturi al cliente appaltante Pubblica Amministrazione applicando la regola dello Split Payment, fattureranno la loro prestazione al consorzio applicando il meccanismo dell’inversione contabile.

Ciò al fine di evitare la formazione di situazioni creditorie in capo al consorzio che non applica l’I.V.A. nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72.

La disposizione andrà a regime soltanto dopo che la Commissione UE (art. 395 – Dir. 2006/112/UE) avrà rilasciato l’apposita autorizzazione.

CO. 368 – VIAGGIATORI EXUE E RIMBORSO I.V.A. ART. 38 q./633

Le operazioni di rimborso dell'I.V.A. pagata in Italia da soggetti domiciliati e residenti EXUE per acquisti di beni ad uso personale da trasportare nel proprio bagaglio possono essere eseguite oltre che da società TAX FREE all'uopo costituite, anche da intermediari purché iscritti nell'albo degli istituti di pagamento di cui all'art. 114 – septies del T.U.  di cui al D.Lgs. 1/09/93 n. 385. Con apposito decreto saranno determinate le percentuali minime, per scaglioni, che gli intermediari devono applicare.

CO. 396 – CESSIONI GRATUITE DI BENI OGGETTO DELL’ATTIVITA’ PROPRIA

Effettuate nei confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute ai fini di assistenza, beneficenza etc, esenti I.V.A. ex art. 10, n. 12) del D.P.R. 633: le presunzioni di cessione in evasione dettate dal 2° co. lett. a) dell'art. 2 del regolamento di cui al D.P.R. 10/11/97, n. 441 (ex art. 53/633) non si applicano a beni il cui valore è inferiore a 15.000 euro o quando si tratti di beni facilmente deperibili.

 

CONTINUA: LA SECONDA PARTE SARA’ TRASMESSA IL 27/01/2016

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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