I.V.A. – Beni in lavorazione a/da Stati UE

Set 9, 2016

A decorrere dal 18/08/15 la normativa I.V.A. interna di riferimento è stata modificata al fine di adeguarla alle Direttive UE.

Sono stati modificati l’art. 38, 5° co. lett. a), del D.L. 331/93, con la conseguenza che i beni ricevuti in IT, in c/lavorazione, devono essere, a fine lavorazione, restituiti al committente soggetto passivo nello Stato UE da dove provenivano, e l’art. 41, 3° co./331, con la precisazione che i beni inviati in un altro Stato UE, in c/lavorazione da parte di un soggetto passivo IT, a fine lavorazione, devono essere restituiti al committente IT in Italia.

In particolare la lett. a) dell’art. 13 della L. 29/7/2015, n. 115 ha soppresso dal 5° comma, lett. a) del D.L. 331/1993 le parole: “…o per suo conto in altro Stato UE ovvero fuori del territorio della Comunità”.

Se queste condizioni non sono rispettate alla lettera la ricezione dei beni in IT, ancorché per lavorazione, costituisce un acquisto intraue e il committente UE deve nominare in IT un rappresentante fiscale o ivi identificarsi direttamente, così come l’invio dei beni in un altro Stato UE, pur sempre per lavorazione, rappresenta una cessione assimilata intraue e il committente IT deve nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente nello Stato UE di destinazione dei beni, con l’obbligo di osservare tutti i conseguenti adempimenti relativi agli acquisti e alle cessioni intraue.

Invece, nel caso in cui le anzidette operazioni vengano gestite nel rispetto della nuova normativa sia la ricezione dei beni che il loro invio sono considerate operazioni “in regime sospensivo”.

Soggette, come tali, all’annotazione dei beni su appositi registri, ex art. 50, 5° co./331, alla loro inclusione nei mod. INTRA acquisti/cessioni – solo ai fini statistici, se dovuta – all’emissione da parte del prestatore di fatture non soggette all’imposta vigente nel suo Stato, ma soggette, previa integrazione, all’I.V.A. dello Stato membro del committente, nonché allo scarico delle operazioni dai registri suddetti e alla inclusione dei servizi resi/ricevuti negli appositi modelli INTRA servizi.

Occorre ricordare che i beni lavorati devono essere riconsegnati al committente e nello stesso Stato UE di provenienza e, pertanto, se i beni, invece, sono consegnati anche se nello Stato UE di provenineza ma a un terzo diverso dal committente (anche se per suo conto) l’operazione perde i requisiti per essere considerata in “regime sospensivo” e pertanto, fin dall’inizio è da inquadrarsi tra le cessioni assimilate con obbligo di nomina del rappresentante fiscale o di identificarsi direttamente nello Stato membro ove si esegue la prestazione: in tal senso Il Sole24Ore – 21/09/15 pag. 25, pagina a cura di M. Balzanelli, M. Sizzi e R. Zavatta.

 

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Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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