L’Agenzia delle dogane con la nota in oggetto, a modifica di quanto adottato in precedenza, ha stabilito che la competenza all’erogazione dei rimborsi dell’Iva non dovuta sulle importazioni, spetta agli Uffici doganali e non all’Agenzia delle entrate.
In relazione all’imposta indebitamente riscossa per operazioni doganali, per il passato l’Ufficio doganale competente si limitava ad incardinare l’iter procedurale, mentre la fase di rimborso veniva effettuata dall’ Agenzia delle Entrate.
Con le nuove disposizioni invece, il procedimento resta interamente di competenza dell’Ufficio doganale interessato, fatto salvo il necessario nulla osta dell’Ufficio IVA, per evitare duplicazioni del beneficio nel caso di avvenuta detrazione (ex art.19 del DPR del 26/10/1972 n.633).
Pertanto in attesa di un protocollo procedurale adottato ad hoc, per tutti i casi in cui occorre restituire l’IVA connessa ad operazioni doganali, gli uffici interessati, dopo aver accertata la legittimità delle richieste, devono richiedere l’esplicito nulla osta dell’Ufficio IVA, e formulare apposita richiesta dei fondi all’ufficio contabilità delle Dogane.
Soltanto a seguito della comunicazione dell’avvenuto accreditamento si potrà procedere materialmente al pagamento del rimborso richiesto, con contestuale comunicazione al competente Ufficio IVA.
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