A decorrere dal 23/07/16, le cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi destinati all’alimentazione passano dal 4% all’aliquota del 5%, mentre le cessioni di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia scendono dal 10% per passare all’aliquota del 5% che comprende anche l’origano in rametti o sgranato che era soggetto all’aliquota ordinaria del 22%.
Ferma rimane per le cessioni di basilico, salvia e rosmarino effettuate da imprenditori agricoli in regime speciale I.V.A., art. 34/633, l’aliquota di compensazione del 4% con la conseguenza che per le cessioni applicheranno il 5% ma potranno detrarre soltanto il 4% e dovranno versare la differenza del 1%.
Sempre dal 23/07 le cessioni di preparati per risotti passano dal 4% al 10%, in quanto da comprendere al n. 80 della Tabella A parte 3a, quali preparazioni alimentari.
E’ utile ricordare che, ai sensi dell’art. 6/633, le consegne o spedizioni di tali beni, effettuate entro il 22 luglio, ancorché fatturate in differita entro il 15 agosto p.v. rimangono assoggettate alle vecchie aliquote, così come resta soggetto alle vecchie aliquote il pagamento anticipato del corrispettivo o l’emissione anticipata della fattura entro il 22 luglio.
Inoltre, a decorrere dal 1/01/2017, sarà abrogata la norma di cui alla L. 311/04 la quale prevede che gli imprenditori, che acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali, senza partita I.V.A. devono:
emettere autofattura applicando l’I.V.A. al 22% registrandola a vendite ed acquisti;
senza poter esercitare il diritto a detrazione dell’imposta autoaddebitata.
Non solo le cessioni di tartufi passeranno all’aliquota del 10% ma anche verrà meno l’obbligo di emettere l’autofattura e il cessionario imprenditore dovrà, invece, applicare al corrispettivo pagato al venditore occasionale una ritenuta ai fini IRPEF a titolo di imposta (con obbligo di rivalsa) da calcolare, con la prima aliquota IRPEF, sul 78% del corrispettivo pagato.
Contatto
Area Economia e Diritto di Impresa
Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201
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