L’art. 7, 1° co. lett. b) della L. 488/99 prevede che l’aliquota I.V.A. agevolata del 10% si applichi alle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e solo entro certi limiti di valore anche ai beni significativi impiegati; per esempio infissi interni ed esterni.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate è necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale.
Pertanto in presenza di detta autonomia il componente o la parte staccata non è da ricomprendere nel valore dell’infisso mentre, se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso allora costituiscono parte integrante dello stesso e in tal caso il relativo valore deve confluire nel valore del bene significativo e non in quello della prestazione.
In sintesi possono essere escluse dal valore del bene significativo i beni e i materiali necessari alla installazione dell’infisso, ma non i beni che invece sono funzionali all’infisso come gli scuri, le tapparelle e simili, le serrature, le maniglie, gli avvolgibili, etc. in quanto parti integranti dell’infisso stesso.
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Area Economia e Diritto di Impresa
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