I.V.A. – Aliquota su acquisto di beni utilizzati per eseguire interventi di recupero o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Set 16, 2016

Ai sensi del n. 127-terdecies della Tab. A – parte 3a – D.P.R. 633, sono soggette all’aliquota del 10% le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per realizzare gli interventi di recupero di cui all’art. 31, Legge 5/08/78, n. 457 (ora D.P.R. 380/2001) esclusi quelli di cui alle lett. a) e b) del 1° co. dello stesso articolo.

Ai sensi del n. 127-quaterdecies della Tab. A – parte 3a – D.P.R. 633, sono soggette all’aliquota del 10% le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla……. realizzazione degli interventi di recupero di cui all’art. 31, Legge 5/08/78, n. 457 (D.P.R. 380/2001), esclusi quelli di cui alle lett. a) e b) del 1° co. dello stesso articolo.

L’art. 7, 1° co. lett. b) della Legge 488/1990 (a regime per effetto della Legge 191/2009) estende l’applicazione dell’aliquota del 10% anche alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui alle lett. a) e b) dell’art. 31 L. 457/78, effettuate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ivi compresi i cd. beni di valore significativo, di cui al D.M. 29/12/1999, ma, per questi, fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni anzidetti.

Da quanto esposto consegue che le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, effettuate nei confronti sia dell’impresa che esegue l’intervento di recupero che del committente dello stesso, indipendentemente dalla sua condizione soggettiva (privato o soggetto passivo) ma finalizzati a realizzare l’intervento, scontano l’aliquota ridotta del 10%.

Ma altrettanto non si può affermare per le cessioni di beni effettuate nei confronti dell’impresa che esegue l’intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (lett. a) e b) dell’art. 31/457) né per quelle effettuate direttamente nei confronti del committente dell’intervento, soggette al 22%, poichè l’agevolazione si rende applicabile soltanto nel rapporto impresa esecutrice dell’intervento e committente dello stesso e a condizione che coesistano i presupposti di legge, e cioè:

a)    i beni forniti per eseguire l’intervento devono essere “significativi” cioé ascensori e montacarichi; infissi interni ed esterni, caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetteria da bagno; impianti di sicurezza;

b)    l’intervento deve essere eseguito su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata che comprende le singole unità immobiliari cat. catastali da A1 ad A11 (esclusa A10), gli edifici di edilizia pubblica adibiti a dimora di privati, gli edifici destinati a residenza stabile di collettività, le parti comuni di fabbricati destinati prevalentemente (oltre il 50% della superficie dei piani sopra terra) ad abitazione privata o le pertinenze immobiliari delle unità abitative;

c)    entro il limite di valore disposto dalla Legge 488/90 e cioè se il valore del bene significativo non supera la metà di quello dell’intera prestazione, mentre se il bene ha un valore superiore l’aliquota agevolata può essere applicata sottraendo dal complessivo importo del corrispettivo pattuito soltanto il valore del bene significativo.

E’ necessario ricordare, inoltre, che l’agevolazione di cui trattasi non si applica alle prestazioni di sub-appalto nè alle prestazioni professionali mentre, invece, può applicarsi nel caso in cui l’intervento di ordinaria e/o straordinaria manutenzione si realizzi mediante un contratto di cessione (di beni significativi) con posa in opera in quanto l’apporto della manodopera assume un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell’operazione (C.M. 71/E – 2000).

Infine, con la Circolare 37/E, punto 13) – del 22/12/15, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso di prestazioni di servizi con fornitura di beni significativi, e cioè interventi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 31/457 (D.P.R. 380), operazioni per la quale si renda applicabile il meccanismo dell’inversione contabile, ex art. 17, 6° co. lett. a-ter) del D.P.R. 633, aggiunta dal 1/01/2015,  la disposizione in materia di aliquota ridotta per i beni significativi non può trovare applicazione poichè l’agevolazione riguarda esclusivamente le prestanzioni in questione rese nei confronti di consumatori finali ma non quelle rese a committenti soggetti passivi che, come è noto, devono applicare, appunto, la regola del reverse-charge e, quindi, non possono essere considerati “privati consumatori”.

L’interpretazione riportata, a parere della stampa specializzata (ItaliaOggi, del 1/02/16, pag. 9 a cura di F. Ricca), appare eccessivamente restrittiva e necessita, pertanto, di ulteriori conclusive precisazioni dell’Agenzia delle Entrate.

 

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Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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