Con la sentenza C-319/2014 del 29 ottobre 2015, la Suprema Corte di Giustizia ha deliberato in merito ad un contenzioso sorto fra una società olandese e la relativa Amministrazione doganale circa il pagamento dei diritti doganali per merce sottratta al controllo doganale.
Nella fattispecie si trattava di merce vincolata al regime del transito con dichiarazione elettronica dove veniva indicato l’ufficio doganale di partenza e quello di destinazione. L’ufficio doganale di partenza comunicava alla società speditrice di non aver ricevuto l’esemplare di rinvio né la conferma elettronica di rinvio ed invitava la stessa ditta a fornire la prova della regolare chiusura del regime. La società in questione ha potuto esibire soltanto documenti commerciali di trasporto comprovanti l’uscita dal territorio doganale delle merci.
A seguito del contenzioso circa il sorgere dell’obbligazione doganale sulla base dell’art.203 ovvero dell’art.204 del Codice, la questione è stata rinviata alla Corte UE.
La Corte, ha preliminarmente osservato che vi è una precisa distinzione tra l’art.203 che riguarda la sottrazione delle merci al controllo doganale, e l’art.204 che si riferiste agli inadempimenti degli obblighi legati ai vari regimi doganali. Inoltre dal testo dell’art.204 si evince che tale disposizione si applica soltanto nei casi che non rientrano nell’ambito dell’art.203.
Pertanto, nel caso di merci vincolate al regime del transito, la mancata presentazione delle stesse all’ufficio di destinazione va qualificata come sottrazione al controllo doganale, di per se idonea a far sorgere un’obbligazione doganale sulla base dell’art.203 del codice doganale comune, indipendentemente dal fatto che le merci siano effettivamente uscite dall’Unione
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