A seguito delle innovazioni introdotte in materia d’interpello tributario dal Dlgs 156/2015 in vigore dal 1° gennaio 2016, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n.2/D del 29 gennaio 2016, ha dettato le disposizioni per l’applicazione concreta presso i propri uffici.
Premesso che non possono formare oggetto di interpello le normative relative alle risorse proprie, ossia i dazi, che restano di competenza esclusiva dell’Unione Europea, l’istituto può essere utilizzato, in tutte le tipologie previste (ordinario, probatorio, antiabuso e disapplicativo) per quanto attiene agli altri tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane.
Come prescritto dalla legge, l’Agenzia delle Dogane , deve fornire la risposta entro 90 giorni per l’interpello ordinario, ed entro 120 giorni negli altri casi, e la mancata risposta nei termini suddetti, qualifica il silenzio-assenso, per cui, limitatamente alla questione oggetto dell’interpello risultano nulli tutti gli atti eventualmente emessi in difformità dalla soluzione prospettata dal contribuente.
Nel merito viene disposto che l’istanza deve contenere tutti i dati per identificare il richiedente, la tipologia di interpello, la specifica descrizione della fattispecie, le disposizioni di cui si chiede l’applicazione ovvero la disapplicazione, la proposta, tutti i documenti probanti, che non risultano già in possesso dell’amministrazione doganale, il recapito e la sottoscrizione dell’istante.
Infine la circolare invita tutte le strutture territoriali ad adottare, nella fase istruttoria, tutte le misure per fornire un esito tempestivo alle istanze pervenute, evitando il perfezionarsi del silenzio-assenso.
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