L’Inps è intervento con messaggio per chiarire la procedura per la richiesta di Naspi del lavoratore che si trova in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Normativa di riferimento
L’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede che, per accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, la domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il successivo comma 2 del citato articolo 6 prevede altresì che la NASpI spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
L’Inps con la circolare attuativa delle disposizioni in materia di NASpI, in ordine alla decorrenza del termine di presentazione della domanda, al paragrafo 2.6 ha chiarito che, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile dall’INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto entro i sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Inoltre, in merito alla decorrenza della prestazione, al paragrafo 2.7 ha precisato che, in caso di evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia professionale concomitante alla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla fine dell’evento, se la domanda è presentata entro tale termine o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge.
Nuova procedura dal 1° marzo 2025
Considerata l’incidenza dell’evento di malattia o di infortunio sul lavoro/malattia professionale sulla decorrenza della prestazione di disoccupazione NASpI e al fine di evitare ritardi nell’istruttoria delle relative domande, gli accertamenti medico legali relativi al riacquisto della capacità lavorativa, ai fini della liquidazione della NASpI, sono eseguiti direttamente dalle Unità operative Complesse medico legali (UOC) o dalle Unità operative Semplici medico legali (UOST).
L’Inps, al fine di rendere ancora più celeri i tempi di liquidazione delle domande, per le richieste di NASpI presentate dai lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, comunica che deve essere allegato il certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, il certificato definitivo rilasciato dal predetto Ente.
Il certificato medico di riacquisto della capacita lavorativa, privo di diagnosi, deve essere allegato a cura del richiedente la prestazione, al momento della presentazione della domanda o anche successivamente con la presentazione del modello “NASpI-Com”.