Premessa
L’Inps in attesa della pubblicazione delle apposite circolari fornisce le prime informazioni sulle novità introdotte dal decreto-legge Agosto.
Il decreto entrato in vigore il 15 agosto, prevede importanti novità sia sul fronte dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA che:
- vengono rimodulati
- sono, in alcuni casi, collegati all’obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico delle aziende che vi ricorrono.
Riguardo al primo aspetto, la principale novità consiste nella possibilità per i datori di lavoro di accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del corrente anno.
Il decreto-legge 104:
- ridetermina il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 (fino a 18 settimane complessive),
- azzera il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020
- stabilisce che i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamenti.
Trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga e assegno ordinario
Il quadro dei trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere fino al termine del corrente anno è riassumibile come segue:
- le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.
- La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.
Alle nuove settimane di trattamenti si può accedere attraverso l’invio di due domande distinte:
- il primo periodo di nove settimane non prevede alcuna specifica condizione,
- il ricorso alle ulteriori nove settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti. A tal fine, la norma prevede un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all’azienda l’obbligo del versamento di un contributo addizionale – da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – determinato secondo le misure che seguono:
- aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
- aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
- nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
Per richiedere l’ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro all’atto della presentazione della domanda di accesso ai trattamenti sarà effettuata dall’Istituto e dall’Agenzia delle Entrate con modalità e termini che saranno definiti anche con accordi di cooperazione.
Modalità operative
Per le richieste inerenti alle prime nove settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere.
Le ulteriori nove settimane possono essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, con successivo messaggio saranno fornite istruzioni operative per l’invio delle domande.
Qualora i datori di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla precedente disciplina, abbiano già chiesto e ottenuto l’autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime nove settimane dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del citato limite. A tale scopo, le Strutture territoriali, nelle ipotesi di domande, riferite alla medesima unità produttiva, per un numero di settimane superiore rispetto al massimo consentito (nove complessive, considerando anche quelle imputate in relazione alla precedente disciplina), ridetermineranno correttamente il limite mediante un accoglimento parziale delle richieste.
Termini di trasmissione delle domande
A regime, le domande di accesso ai trattamenti di Integrazione salariale COVID devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
La legge ha previsto anche un periodo transitorio: per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 è stata differita al 30 settembre 2020.
Parallelamente, è stato introdotto un differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020.
Anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.
Riguardo alla trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, nei casi in cui, sulla base delle regole ordinarie, la scadenza dell’invio dei suddetti dati si collochi entro il 31 agosto 2020, la stessa è differita al 30 settembre 2020.
Per le scadenze che interverranno dal 1° settembre 2020 non è prevista l’applicazione di alcun differimento.
Termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o il saldo
I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.