L’INPS ha emanato la circolare con gli importi dei massimali per il 2021, validi dal 1° gennaio.
Trattamenti di integrazione salariale
Trattamenti di integrazione salariale | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 998,18 | 939,89 |
Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.199,72 | 1.129,66 |
Gli importi sono indicati al lordo e al netto della riduzione pari al 5,84%.
Detti importi massimi devono essere incrementati, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali) | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.159,48 | Basso | 1.197,82 | 1.127,87 |
Superiore a 2.159,48 | Alto | 1.439,66 | 1.355,58 |
Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a € 1.227,55 per il 2021.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, € 1.335,40.