L’INPS, con circolare, ha comunicato le misure, in vigore dal 1° gennaio 2025, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e Naspi.
I datori di lavoro sono tenuti ad applicarli sin dal mese di gennaio e qualora non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare la loro posizione, senza oneri aggiuntivi, entro il 16 aprile 2025.
CIGO, CIGS, FIS
Trattamenti di integrazione salariale | |||
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) | ||
1.404,03 | 1.322,05 | ||
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (intemperie stagionali) | |||
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) | ||
1.684,85 | 1.586,45 | ||
NASPI E DIS-COLL
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione è pari a 1.436,61 euro per il 2024.
L’importo massimo mensile di detta indennità, non può in ogni caso superare, per il 2024, 1.562,82euro.
TICKET DI LICENZIAMENTO
Il contributo, per l’anno 2025, è pari a 640,75* euro (41% di 1.562,82* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni.
L’importo massimo del contributo è pari a 1.922,25* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi.
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 53,39* euro/mese (640.75/12).