L’Inps ha emanato una circolare con le prime istruzioni dell’esonero per l’assunzione di donne disoccupate vittime di violenza, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024.
Lavoratrici per la cui assunzione spetta l’esonero
L’esonero spetta in favore dei datori di lavoro privati che assumono, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura denominata “Reddito di libertà”.
Tale misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. In particolare, destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Conseguentemente, la lavoratrice deve soddisfare, alla data dell’assunzione, i seguenti due requisiti:
- essere disoccupata e deve aver dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego;
- essere percettrice del Reddito di libertà, o essere stata fruitrice del Reddito di libertà nel 2023
Rapporti di lavoro esonerabili
L’esonero contributivo in esame spetta per le assunzioni:
- a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
- a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.
L’esonero spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
L’esonero in trattazione spetta anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.
Assetto, misura e durata dell’esonero
L’agevolazione contributiva valida per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel triennio 2024-2026, si concretizza nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto a tempo determinato – effettuata in conformità alla disciplina che regola tale tipologia contrattuale – fino al limite complessivo sopra riportato previsto per i contratti a termine, ossia dodici mesi a partire dalla data di assunzione.
Il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e che l’Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza di risorse.
Condizioni di spettanza dell’esonero
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione e, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’esonero contributivo è rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato.
L’esonero non rientra negli aiuti di stato riferibili al de minimis
Coordinamento con altri esoneri
Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, essa può essere cumulata con altre misure agevolative, ove ciò non sia espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
Inoltre, il coordinamento con altre misure è possibile a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.