La Legge d Bilancio 2022 prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere.
L’Inps con messaggio illustra l’accesso al benefico per l’anno 2023.
Certificazione di Parità di Genere
La certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008.
L’elenco aggiornato degli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 è disponibile al seguente link.
Con precedente circolare l’Inps ha fornito le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che avessero conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura di esonero, rinviando, per i datori di lavoro che conseguono la certificazione oltre tale data, a ulteriori indicazioni, anche alla luce degli esiti della prima fase applicativa della misura di esonero.
Al paragrafo 7 della citata circolare è stata data evidenza dello specifico modulo telematico “PAR_GEN” da utilizzare per le richieste di esonero contributivo, strutturato secondo le indicazioni di dettaglio previste dal decreto del 20 ottobre 2022, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.
Sgravio 2023
Sul sito internet nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023” al fine di consentire l’invio delle richieste di accesso al beneficio in oggetto da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023.
Al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame ai datori di lavoro privati che conseguano la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2024.
Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.
Domanda telematica
La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:
1) i dati identificativi del datore di lavoro;
2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
5) il periodo di validità della certificazione di parità di genere, indicando a tale fine la data di rilascio della suddetta certificazione;
6) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara di essere in possesso della certificazione di parità di genere, l’identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato.
Esito della domanda
Le domande correttamente inoltrate rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva. Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.
Al riguardo, si precisa che l’INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale esonero non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario.
Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1% della contribuzione datoriale – nel limite di 50.000 euro annui – saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.
Fermo restando il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, nell’ipotesi di insufficienza di risorse, l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.
Qualora si renda necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.
All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”.
In caso di rinuncia o revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto, secondo la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché al Dipartimento per le Pari opportunità alla PEC pariopportunita@mailbox.governo.it, e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.
Verifica dei requisiti
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunicherà periodicamente all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere.
Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti di cui sopra, la domanda non potrà trovare accoglimento.
Precisazioni
Con riferimento all’esonero autorizzato relativamente alle domande presentate entro il 30 aprile 2023,si chiarisce che i datori di lavoro privati che:
– hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato della parità di genere conforme, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;
– hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante;
– abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato, a seguito degli accertamenti effettuati dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, non coerente con i requisiti legittimanti richiesti, saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi autorizzati e indebitamente fruiti, secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.
Si precisa, infine, che i datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l’annualità 2022 in presenza di una certificazione della parità di genere conseguita nell’anno 2023, possono ripresentare domanda per l’annualità 2023.
Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2023 saranno fornite successive indicazioni, anche alla luce degli esiti di questa fase applicativa.