Innalzamento Fringe Benefit per il 2022

Nov 22, 2022

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Premessa

L’art. 12 del D.L. n. 115/2022 aveva innalzato, esclusivamente per l’anno 2022, il limite di esenzione fiscale e contributiva per i c.d. fringe benefit di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR da 258,23 a 600 euro.

La norma, oltre che aumentare la soglia di esenzione, ha anche esteso, dal punto di vista oggettivo, i beni esenti, aggiungendo ai fringe benefit di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR anche “le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

L’art. 3, comma 10, del DL Aiuti Quater è intervenuto ulteriormente elevando ulteriormente la soglia di esenzione da 600 a 3.000 euro.

Resta invariato il perimetro oggettivo della misura, che include dunque sia i fringe benefit di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR, sia le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Bollette come “fringe benefit”

L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con la circolare 35/E del 4 novembre 2022, precisando in particolare che:

  • il pagamento o il rimborso delle utenze domestiche può riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari;
  • non è necessario che, negli stessi immobili, i predetti soggetti abbiano stabilito la residenza o il domicilio, ma è sufficiente che ne sostengano effettivamente le relative spese;
  • è possibile ricomprendere anche le utenze per uso domestico intestate al condominio e che vengono ripartite fra i condomini;
  • è possibile ricomprendere anche le utenze per uso domestico intestate al proprietario dell’immobile (locatore), qualora nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti anche con riferimento alla documentazione che il datore di lavoro deve ottenere dal lavoratore.
In particolare, il datore di lavoro deve acquisire e conservare:

  1. la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, oppure, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che contenga tutti i dati necessari per identificarli (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, la data e le modalità di pagamento)
  2. una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il lavoratore attesta che le fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, né da parte sua né da parte del coniuge o suoi familiari, rivolta altri datori di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che l’erogazione di fringe benefit e rimborsi bollette esenti è cumulabile con il c.d. buono benzina che consente al datore di lavoro di riconoscere, per il solo anno 2022, ai propri lavoratori dipendenti dei buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore, esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR.

Conclusioni 

I beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro:

  • 200 per uno o più buoni benzina, più
  • 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’erogazione di questi beni e servizi, non potrà andare oltre l’anno 2022 ovvero, secondo il “principio di cassa allargato”, entro il 12 gennaio 2023.

– IMPORTANTE – Al superamento della soglia di esenzione, tutto l’importo del beneficio erogato al lavoratore (e non solo la quota di eccedenza) sarà assoggettata a tassazione e contribuzione.

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