Indennità a stagionali, intermittenti e lavoratori occasionali

Mag 13, 2020

E’ stato emanato il Decreto, con il quale sono state predisposte le risorse finalizzate ad assicurare l’indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020 a soggetti inizialmente esclusi.

Si tratta di lavoratori:

  • dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che:
    • hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020
    • abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
    • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 c.c.
    • non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020;
  • incaricati alle vendite a domicilio:
    • con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000;
    • titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata , alla data del 23 febbraio 2020;
    • non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
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