Premessa
Come comunicato in “Legge Lavoro 2023: conferme e novità”, il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (Decreto Lavoro), convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto per i datori di lavoro privati un esonero contributivo per un periodo massimo di 12 mesi, nella misura del 60 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023 di giovani “NEET”.
ANPAL ha pubblicato un apposito Decreto, con cui ha fornito ulteriori chiarimenti circa l‘ambito di applicazione della misura ed ha effettuato la ripartizione delle risorse economiche destinate a finanziare l’incentivo su base regionale.
l’INPS ha infine pubblicato la circolare con le istruzioni operative.
Vediamo di seguito quali sono gli adempimenti necessari.
Requisiti soggettivi necessari
Il giovane assunto deve essere in possesso contestualmente delle seguenti condizioni:
- alla data dell’assunzione non deve aver compiuto il 30esimo anno di età (massimo 29 anni e 364 giorni);
- deve essere inoccupato e non iscritto a corsi di studio o di formazione («NEET»);
- deve essere registrato al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”
Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti “NEET” (Not [engaged in] Education, Employment or Training) cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1304/2013. La registrazione al Programma deve avvenire tramite il portale “MyANPAL”, oppure, tramite il portale regionale di “Garanzia Giovani”. Nei casi in cui i destinatari abbiano già sottoscritto un Patto di servizio nell’ambito del Programma “Garanzia di occupabilità dei Lavoratori” (GOL), quest’ultimo vale come registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.
Rapporti di lavoro incentivati
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e con contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo, invece, non si applica: ai rapporti di lavoro domestico, ai contratti di lavoro intermittente, nelle ipotesi di prestazione di lavoro occasionale e nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, in quanto, nelle ipotesi di trasformazione, il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ossia la condizione di “NEET”.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
L’incentivo in oggetto è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Misura dell’incentivo
L’incentivo è pari al 60 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi.
Qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.
L’incentivo deve essere fruito, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.
il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Tuttavia, anche nel suddetto caso, l’incentivo deve comunque essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025.
Condizioni di spettanza dell’incentivo
L’agevolazione è subordinata:
a) Al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.
Ciò significa che non spetta nel caso in cui:
1) l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
2) l’assunzione violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
3) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale;
4) l’assunzione si riferisce a un soggetto che sia stato licenziato nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo
b) Al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori. Per esempio, occorre la regolarità contributiva (DURC)
c) Alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza lavoro occupata nei 12 mesi precedenti l’assunzione. Per chiarimenti su questo punto si rinvia all’articolo relativo allo sgravio contributivo donne “svantaggiate”
d) Al rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (Aiuti di Stato)
Infine, si ricorda che l’invio tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Cumulabilità con altri incentivi
L’incentivo in oggetto è cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile “under 36” (legge di Bilancio 2023), nonché con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di “aiuti di Stato”. L’INPS, con un messaggio successivo, ha chiarito che l’incentivo è riconosciuto, per ogni lavoratore “NEET” assunto, nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro (es. agevolazione “under 36”), mentre invece è riconosciuto nella misura intera del 60% nelle ipotesi di cumulo con misure a beneficio del solo lavoratore (es. sgravio contributivo del “cuneo fiscale”).
Procedimento di ammissione all’incentivo: adempimenti dei datori di lavoro
Allo scopo di conoscere con certezza la disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line “NEET23” – che sarà disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, sul portale istituzionale www.inps.it., a partire dal 31 luglio 2023.
Nel modulo di istanza on line dovranno essere indicati i seguenti dati:
– il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato;
– la Regione di esecuzione della prestazione lavorativa;
– l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di 13esima e 14esima mensilità;
– l’indicazione della tipologia di rapporto (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria;
– se per l’assunzione si intende fruire anche di altre agevolazioni.
Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti di accesso alla misura.
Una volta fatto ciò, l’INPS:
– consulta gli archivi informatici dell’ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto sia iscritto al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e sia “NEET”;
– calcola l’importo dell’incentivo spettante;
– verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto;
– informa entro 5 giorni dalla data di invio della richiesta – mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico di istanza, invio di una e-mail e di una notifica nell’area MyINPS – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore interessato. Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro 7 giorni di calendario, ha l’onere di stipulare il contratto di lavoro e di comunicare, a pena di decadenza, entro ulteriori 7 giorni di calendario, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. Successivamente, entro 14 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di prenotazione, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
I termini previsti per la presentazione dell’istanza definitiva di conferma sono perentori.
Si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione.
L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Modalità di esposizione dei dati relativi all’incentivo del flusso Uniemens
I datori di lavoro che intendono fruire dell’incentivo, devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante, dal periodo di competenza di settembre 2023, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “NE23”, avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET 2023
– <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato nel formato – AAAA-MM-GG.
Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”.
Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo < TipoIdentMotivoUtilizzo > con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;
– <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
– <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con i seguenti codici:
– “L582”, avente il significato di “Conguaglio Incentivo Occupazione NEET 2023;
– “L583”, avente il significato di “Arretrati Incentivo Occupazione NEET 2023.
Modalità di esposizione dell’Incentivo NEET 2023 in cumulo con l’esonero Under 36 ed altri esoneri o riduzioni
Per esporre il beneficio spettante, dal periodo di competenza di settembre 2023, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “NC23”, avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET 2023 – in cumulo con altri incentivi”;
– <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato nel formato – AAAA-MM-GG.
Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA”.
Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo < TipoIdentMotivoUtilizzo > con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;
– <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– <BaseRif> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
– <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure con i seguenti codici:
– “L584”, avente il significato di “Conguaglio Incentivo Occupazione NEET 2023- in cumulo con altri incentivi”;
– “L585”, avente il significato di “Arretrati Incentivo Occupazione NEET 2023 articolo 27, D.L. n.48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023 – in cumulo con altri incentivi”.
Ulteriori precisazioni
Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale di contratto ex art. 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., all’atto della compilazione del flusso e al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante procederà nel modo seguente:
– indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione 2T (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa”);
– valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.
Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 2T senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>.
I datori di lavoro che dovranno recuperare importi non conguagliati o restituire somme non spettanti, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’incentivo spettante.
Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (giugno, luglio e agosto 2023), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre 2023, ottobre 2023 e novembre 2023.