INAIL: rivalutazione minimale e massimale dal 1° luglio 2024

Set 10, 2024

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L’Inail ha pubblicato la circolare, con la quale aggiorna i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite.

 

Lavoratori dell’area dirigenziale

dal 1° luglio 2024
Retribuzione convenzionale giornaliera  euro 125,41*
mensile  euro 3.135,28

*per arrotondamento del valore di euro 125,411

Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time

dal 1° luglio 2024
 Retribuzione convenzionale oraria  euro 15,68*

* euro 125,41: 8

Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita:

  • detenuti e internati;
  • allievi dei corsi di istruzione professionale;
  • lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
  • lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
  • lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
  • giudici onorari di pace e vice procuratori
dal 1° luglio 2024
 Retribuzione convenzionale giornaliera euro 67,53*
mensile euro 1.688,23**

*per arrotondamento del valore di euro 67,529 (20.258,70: 300)

** per arrotondamento del valore di euro 1.688,225 (20.258,70: 12)

Familiari partecipanti all’impresa familiare 

dal 1° luglio 2024

Retribuzione convenzionale

 giornaliera  euro 67,80*
mensile euro 1.695,10

* per arrotondamento del valore di euro 67,8038

Retribuzione di ragguaglio

dal 1° luglio 2024

Retribuzione convenzionale

giornaliera

euro 67,53*

mensile

euro 1.688,23

*per arrotondamento del valore di euro 67,529

 

Lavoratori parasubordinati

dal 1° luglio 2024
Minimo e massimo mensile euro 1.688,23

euro 3.135,28

 

Lavoratori sportivi

A seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, attuati con decreto legislativo 28 febbraio 2021, a decorrere dal 1° luglio 2024, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell’articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all’articolo 116, comma 3, del medesimo decreto, come stabilito con decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

dal 1° luglio 2024
Minimo e massimo annuale euro 20.258,70 – 37.623,30

Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali

Dal 1° luglio 2024 l’importo del premio annuale a persona riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, previsto dall’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiornato in euro 10,40.

Considerato che il periodo assicurativo inizia convenzionalmente il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2023/2024, a seguito della rivalutazione disposta dal citato decreto 5 luglio 2024, n. 114, risulta uguale a euro 10,05 (8/12 di euro 9,8712 + 4/12 di euro 10,40).

L’importo del premio annuale dovuto a persona in sede di regolazione pertanto è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 10,05 per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 112413. Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.

A seguito dell’articolo 9 del decreto-legge 9 agosto 2024, n.11314 che ha esteso anche all’anno scolastico e accademico 2024/2025 la copertura assicurativa per i rischi previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 per gli studenti e gli insegnanti, l’importo del premio annuale di euro 10,40 vale, in via provvisoria, anche ai fini del calcolo per il pagamento dell’anticipo del premio per il predetto anno scolastico/accademico 2024/2025.

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio 2023/2024 e per l’anticipo del premio 2024/2025:

 Alunni e studenti di scuole o istituti non statali  premio annuale a persona Anno scolastico 2023/2024

regolazione

Anno scolastico 2024/2025

anticipo

euro 10,05 euro 10,40

 

Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali (Allievi IeFP)

L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale16.

In relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all’inizio dell’anno formativo 2024/2025 che convenzionalmente inizia il 1° settembre 2024, il premio speciale unitario annuale a carico degli istituti di formazione e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni è il seguente:

Anno formativo 2024/2025
Retribuzione minima giornaliera euro 67,53
Premio speciale unitario annuale euro 69,41*

*per arrotondamento del valore 69,4071

Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa.

Ne consegue che l’importo di detto onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato, aggiornato in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita, è rideterminato in euro 37,42, a decorrere dal 1° settembre 2024, data di inizio dell’anno formativo 2024/2025.

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