INAIL – Riduzione del tasso per prevenzione: il nuovo modello OT23 per l’anno 2025

Nov 29, 2024

INAIL ha aggiornato modello OT23 per la richiesta di riduzione del premio assicurativo per le aziende che hanno attuato interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel corso del 2024.

Introduzione

INAIL ha pubblicato sul proprio portale il nuovo modello OT23 da presentare entro il 28 febbraio 2025 (vedi allegato). Gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere stati programmati e attuati nell’anno 2024.

Aggiornamenti al modello OT23

• intervento A-1.3: nella documentazione ritenuta probante eliminato il punto d “la descrizione dei dispositivi/robot acquistati”;
• intervento A-4.1: nella declaratoria inserito “nel corso dell’anno 2024”;
• intervento A-5.1: modificato testo delle note e della documentazione probante per chiarire l’ambito di applicazione dell’intervento;
• intervento B-4: modificato testo dell’intervento inserendo “nel 2024”;
• intervento C-4.3: modificato testo dell’intervento e inserite note per chiarire l’ambito di applicazione dell’intervento;
• intervento C-4.7: modificato testo della documentazione probante sostituendo “mano-braccio” con “corpobraccio”;
• intervento D-3: modificato testo delle note e della documentazione probante per chiarire meglio le modalità di attuazione dell’intervento;
• intervento D-6: nelle note eliminato “L’intervento può essere selezionato dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 9”;
• intervento E-10: nelle note inserito il punto c) per il calcolo del numero minimo di mancati infortuni per aziende con oltre 1000 lavoratori;
• intervento F-8: modificato testo della documentazione probante sostituendo “telecamere” con “barre antistatiche o ionizzanti”.

Di seguito -fonte INAIL- ricordiamo cosa è il modello OT23 e come si può richiedere.

Riduzione del tasso per prevenzione

L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
L'”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail.
Le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene sicurezza del lavoro (pre-requisiti), possono presentare domanda. La regolarità in materia di prevenzione infortuni e igiene sicurezza del lavoro deve essere rispettata con riferimento alla situazione dell’intera Pat presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
L’azienda, inoltre, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, deve aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene della sicurezza sul lavoro. Anche per le aziende operanti nel loro primo biennio, la riduzione viene concessa solo se l’azienda dimostra di aver effettuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza oltre quelli previsti dalla normativa.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. Se il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) cade di sabato o è un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Il fac-simile del modello di domanda, che deve essere compilata solo online, è disponibile nella sezione Modulistica insieme alle relative Istruzioni per la compilazione.
L’Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa.
L’Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015, in attuazione del comma 2, dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisati nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.
La riduzione riconosciuta dall’Inail opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Nel primo biennio di attività della PAT

Anche per le Pat di nuova costituzione le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, possono ottenere la riduzione per prevenzione. La riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.

Dopo il primo biennio di attività della PAT

Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività della Pat, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Pat, calcolati secondo le modalità previste dall’art. 20 Mat, come segue:

lavoratori fino a 10, riduzione del 28%
lavoratori da 10,01 a 50, riduzione del 18%
lavoratori da 50,01 a 200, riduzione del 10%
lavoratori oltre 200, riduzione del 5%

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