La Commissione dell’Unione Europea, per prevenire le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione, a norma di quanto disposto dall’art.14, paragrafo 5 del reg. CE n.1036 dell’8 giugno e di richiesta regolarmente presentata, con il regolamento n.1357 del 9 agosto ha disposto che le autorità doganali adottino le misure necessarie per registrare le importazioni dei seguenti prodotti,originari della Repubblica popolare cinese:
Piatti di acciaio legato o non legato (esclusi l’acciaio inossidabile,l’acciaio di silicio detto “magnetico”, l’acciaio per utensili e l’acciaio rapido), laminati a caldo,non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore minimo di 4,75 mm e massimo di 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2,050 mm che rientrano nei codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 72008 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60, ed ex 7225 99 00, (codici TARIC: 720851210, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010, 7225990030 ), originari della Repubblica popolare cinese.
L’obbligo della registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento in questione. (10 agosto 2016- 10 maggio 2017.
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