Dal 3 ottobre 2020, per le mascherine facciali impiegate nell’attività di contrasto al Covid-19 devono essere indicati specifici codici doganali nella casella 33 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica.
Tali codici – definiti nel Regolamento (UE) 2020/1369 – resteranno in vigore fino al 31 dicembre 2020. Dal 1° gennaio 2021, i codici saranno ridefiniti a seguito delle modifiche apportate alla Nomenclatura Combinata per i prodotti in questione. Ai nuovi codici è associata una specifica unità supplementare (numero pezzi), che dovrà essere indicata nella relativa casella 41 della dichiarazione doganale d’immissione in libera pratica.