Il deposito temporaneo dei rifiuti derivante da attività eseguite su impianti tecnologici e edifici

Nov 11, 2024

Con Interpello del 22 ottobre 2024, il Ministero dell’Ambiente ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto del deposito temporaneo ex articolo 185-bis del D.lgs. 152 del 2006 ai rifiuti derivanti da attività artigianali eseguite su impianti tecnologici e edifici.

Quesito

Viene chiesto alla Commissione degli Interpelli se le attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici, come i lavori di manutenzione, modifica, riparazione, riqualificazione e simili, svolte da artigiani, quali, a titolo indicativo, ma non esaustivo, idraulici, lattonieri, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, piastrellisti, imbianchini, serramentisti, ecc. possano considerarsi attività di manutenzione e piccoli interventi edili ai sensi dell’articolo 193, comma 19, del D.lgs. n. 152 del 2006 e se nelle ipotesi di cui al citato articolo 193, comma 19, sia ammesso l’allestimento di un deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede legale e/o operativa del professionista/artigiano che ha svolto il lavoro.

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