Estremi: Agenzia Entrate – Risposta n. 117, del 23/04/20
Rispondendo ad un interpello l’Agenzia delle Entrate riconosce la validità dei comportamenti dichiarati dall’istante (elencati) al fine di provare l’arrivo a destinazione dei beni in regime di non imponibilità.
Con un interpello un soggetto passivo precisa di effettuare cessioni intraue franco magazzino nei confronti di soggetti passivi UE (quindi con trasporto a cura dei cessionari).
Chiede di conoscere se i comportamenti adottati sono conformi alle modifiche introdotte dal Regolamento di esecuzione del 4/12/18, n. 2018/1912/UE al Regolamento UE n. 282/2011, a decorrere dal 1/01/2020.
L’Agenzia delle Entrate, esaminati i comportamenti dichiarati dall’istante, ha precisato che gli stessi sono conformi alle vigenti disposizioni.
Richiamando la risposta fornita all’interpello n. 100, dell’8/04/19, l’Agenzia, considerato che l’istante:
- emette fattura ex art. 41/331-93;
- ha il CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta (o se manca questa firma, integrato da dichiarazione di avvenuta ricezione della merce nello stato di destinazione);
- ha la documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
- ha la dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nello Stato UE di destinazione;
- indica l’operazione nei modelli INTRASTAT,
ha dichiarato che, nel caso di specie, la procedura adottata è conforme a quanto dispone l’art. 45-bis del Regolamento e di conseguenza deduce, che è provato il trasferimento delle merci nello Stato del cessionario UE e pertanto l’operazione ha i requisiti per poter essere considerata non imponibile ai fini I.V.A.
Contatto
Area Economia e Diritto di Impresa
Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201