Con la legge di bilancio 2024 i fringe benefit non concorrono a formare il reddito dei lavoratori entro il limite complessivo di € 1.000 oppure € 2.000 se per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano nelle soglie di esenzione: i buoni spesa, i buoni carburante ma anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche, ed infine con l’ultima legge di bilancio è stata inserita la possibilità di far entrare nelle soglie di esenzione, le somme erogate per le spese per l’affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo anch’esso alla prima casa.
Chiarimenti sulle spese per gli interessi di mutuo e di affitto
Con l’innalzamento della soglia di esenzione dei fringe benefit, sono state anche apportate alcune restrizioni applicative per quanto riguarda gli interessi sul mutuo della prima casa e l’affitto. Precisa l’Agenzia, nella circolare 5/2024, che con riferimento all’ambito oggettivo, viene circoscritta la nozione di “prima casa” riferendola a quella di “abitazione principale”. Si tratterebbe, quindi, di un immobile ad uso abitativo, posseduto o detenuto sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal suo coniuge o dai suoi familiari; nel quale questi dimorino abitualmente e che ne sostengano le spese. L’Amministrazione tuttavia pone un ulteriore condizione, alla fruizione del regime di esenzione, chiarita dall’Agenzia, ovvero che l’immobile locato o su cui grava un mutuo, deve costituire abitazione principale del dipendente, a prescindere dal fatto che il beneficiario finale del benefit sia costituito dallo stesso dipendente oppure dal coniuge o dal familiare. Con tale condizione viene restretta ulteriormente la portata dell’agevolazione.
L’agenzia ha chiarito anche l’aspetto che riguarda la nozione di “spese per l’affitto”, che l’Amministrazione riconduce al solo canone risultante dal contratto di locazione registrato regolarmente, non anche alle voci diverse ma comunque connesse alla locazione, come per esempio le spese di registrazione o di bollo, le utenze e le spese condominiali.
Obblighi comunicativi e documentali
L’Agenzia delle Entrate ha espresso chiarimenti in merito agli oneri documentali e comunicativi con la circolare 5/2024 che si è soffermata sull’innalzamento dell’esenzione dei fringe benefit per il 2024 e sulla riduzione del 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di produzione.
La nuova esenzione richiede il rispetto di precisi oneri comunicativi e documentali. In merito ai primi, l’Agenzia ricorda che il dipendente per usufruire dell’esenzione fino ad € 2.000, dovrà dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto secondo le modalità stabilite, ovvero indicando il C.F. del figlio/i fiscalmente a carico. Il datore poi, provvederà all’attuazione del nuovo regime dopo averne dato informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, se presenti. L’amministrazione non chiarisce però se l’inadempimento di questo onere implichi un eventuale recupero della tassazione dei valori erogati e le relative sanzioni.
Per quanto riguarda gli oneri documentali, invece, l’Agenzia precisa he il datore dovrà acquisite e conservare idonea documentazione comprovante l’utilizzo delle somme rimborsate in maniera coerente con le finalità per le quali sono state erogate, oppure alternativamente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del dipendente, che attesti le stesse circostanze. In merito alle spese relative all’affitto e gli interessi sul mutuo, l’Amministrazione non si è pronunciata come accaduto per le utenze domestiche, specificando i puntuali elementi da documentare. Si presuppone che comunque il datore di lavoro dovrà acquisire i documenti relativi al contratto di locazione o di mutuo a cui sono connesse le spese, la dimora abituale del dipendente presso l’immobile e l’importo pagato. In alternativa, il datore potrà anche ottenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che le spese non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore ma anche presso altri.
Quanto alla riduzione dell’imposta sostitutiva dal 10 al 5% sui premi di produttività, che la norma specifica espressamente per quelli erogati nel 2024, la circolare non fornisce ulteriori specificazioni. Viene presunto che vengano inclusi i premi erogati nell’anno 2024 e fino al 12 gennaio 2025, per il principio di cassa allargato.