Flussi 2025 – Novità sull’ingresso per lavoro

Nov 7, 2024

Il Governo ha emanato le disposizioni concernenti l’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari, la tutela e l’assistenza alle vittime di caporalato, la gestione dei flussi migratori e la protezione internazionale, nonché le modifiche alle procedure.

Premessa

Gran parte delle nuove norme intervengono sul D.lgs. n. 286/1998, modificandolo in alcuni punti essenziali: il provvedimento intende “governare”, innanzitutto, le 165.000 quote di ingresso già previste per il 2025 dal piano triennale e, al contempo, un discreto numero di quote aggiuntive previste nel decreto-legge in commento

Click-day per settori occupazionali

In attesa della cancellazione del c.d. “click-day” che ha sempre creato una serie di problemi, per i prossimi ingressi riferiti al 2025, sono stati confermate le seguenti date riservate a singole professionalità e settori:

  1. 1-30 novembre 2024: possibile periodo per il caricamento preventivo delle domande relative ai click-day di gennaio e febbraio 2025 il cui scopo è quello di dare tempo agli Sportelli Unici per l’Immigrazione ubicati presso le Prefetture, di effettuare le dovute verifiche e di chiedere le integrazioni a fronte di istanze non complete.
  2. 5 febbraio 2025 a partire dalle ore 9: click-day per i lavoratori subordinati non stagionali;
  3. 7 febbraio2025 dalle ore 9: click-day per apolidi, rifugiati, colf e assistenti familiari e sociosanitari;
  4. 12 febbraio 2025 dalle ore 9: click-day per gli stagionali agricoli e primo invio per il settore turistico alberghiero;
  5. 12 febbraio 2025 dalle ore 9: click-day per badanti di anziani con una età dagli 80 anni in su e per persone portatrici di handicap;
  6. 1-31 luglio 2025: possibile precaricamento delle domande relative al click-day del 1° ottobre 2025 per i lavoratori stagionali del settore turistico alberghiero.

Lavoratori stagionali

Le nuove disposizioni in esame escludono dalle quote massime e dai click-day le conversioni dei permessi di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, così come già si verifica per i lavoratori formati all’estero.

Questa novità potrebbe portare ad un progressivo notevole aumento delle conversioni che possono essere attivate durante tutto l’anno senza la “spada di Damocle” dei posti disponibili: a ciò va aggiunto che gli stagionali non dovranno più tornare al proprio Paese ed attendere lì l’accettazione della conversione.

 Strettamente correlata a tale disposizione, andrà vista quella che consentirà ai lavoratori stagionali che non avessero già ottenuto la trasformazione o la possibilità di un nuovo rapporto anche a tempo determinato, di rimanere nel nostro Paese per i 60 giorni successivi alla cessazione del contratto stagionale.

Settore del lavoro domestico o di assistenza alla persona

Sono stati previsti ulteriori 10.000 ingressi per badanti destinate al sostegno di persone disabili o “over 80” che si sommano ai 9.500 posti già previsti per il 2025 per l’assistenza in ambito familiare e sociosanitario.

La richiesta di nulla osta per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato è presentata per il tramite delle Agenzie per il Lavoro (ApL), delle Associazioni datoriali firmatarie del Ccnl per il lavoro domestico o dei professionisti: le richieste possono essere presentate per l’assistenza del datore di lavoro, del coniuge o dell’affine entro il secondo grado e anche, in alcuni casi, dal parente entro il terzo grado del datore di lavoro (ultraottantenne o disabile), sebbene non convivente.

Al fine di evitare possibili “aggiramenti” della disposizione favorendo l’ingresso di altri cittadini extracomunitari non è consentita l’assunzione del coniuge, del parente o dell’affine entro il terzo grado: l’onere della validità dei presupposti con la relativa documentazione resta in carico all’Agenzia di Lavoro, all’Associazione datoriale o al professionista che ha presentato l’istanza.

Capacità economica del datore di lavoro

Per il momento si deve far riferimento alle due indicazioni del 2023 provenienti sia dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che dal Ministero del Lavoro, le quali fissavano quale reddito minimo per i nuclei familiari di una sola persona il limite di 20.000 euro e 27.000 euro per quelli composti da più persone familiari conviventi. Per le persone affette da disabilità o da patologie invalidanti che ne limitano l’autosufficienza non era previsto alcun limite minimo reddituale.

Incentivi e agevolazioni contributive

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2026, per gli ottuagenari con un livello di bisogno molto grave e con un Isee sanitario non superiore a 6.000 euro, un aiuto economico composto da una quota corrispondente all’indennità di accompagnamento che, quest’anno, è pari a 531,76 euro al mese e da un assegno mensile di assistenza pari a 850 euro.

In caso di assunzioni o trasformazioni in contratto a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistenti a soggetti anziani, di almeno ottanta anni, già titolari di indennità di accompagnamento, un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

Cambiamenti di datore di lavoro

Nei primi dodici mesi dal rilascio possono esercitare esclusivamente le attività lavorative per le quali hanno ottenuto il permesso di soggiorno e i cambiamenti di datore di lavoro sono soggetti all’autorizzazione preliminare dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Trascorso tale periodo, nel caso in cui venga offerta una opportunità lavorativa a tempo determinato od indeterminato in altro settore, andrà richiesto un nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione che verrà concesso nei limiti delle quote.

Tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo: permesso di soggiorno speciale

Il governo ha introdotto un permesso di soggiorno speciale per i lavoratori extracomunitari vittime dello sfruttamento e del caporalato allorquando il fatto sia stato accertato attraverso operazioni di Polizia.

Tale permesso che reca la dicitura «casi speciali» è valido sei mesi e rinnovabile per un anno o il maggior tempo necessario per motivi di giustizia: esso permette, tra le altre cose, la possibilità di un lavoro autonomo o subordinato (nel rispetto dei limiti di età) e l’accesso ai servizi assistenziali (il tutto, anche sulla base della mera ricevuta della richiesta). Alla scadenza, il permesso sarà convertibile, al di fuori delle quote annuali, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato od autonomo o, per studio, qualora il cittadino straniero sia iscritto ad un regolare corso di studio.

Nuove procedure digitalizzate

Per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi di lavoro: le parti non dovranno più essere convocate per la firma dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione ma, sottoscriveranno l’atto preferibilmente in forma digitale (per lo straniero è sufficiente la firma autografa) entro i successivi otto giorni dall’arrivo in Italia del lavoratore straniero.

Il datore di lavoro avrà l’onere di trasmetterlo telematicamente allo Sportello Unico competente per territorio.

La nuova norma ha inoltre ridotto a 8 giorni il tempo per il Centro per l’impiego di comunicare la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio.

Le nuove disposizioni, però, pongono un altro onere al datore di lavoro: dopo il click-day ed il relativo nulla osta, il datore dovrà confermare, telematicamente, entro sette giorni, la propria volontà di dar seguito al contratto e ciò prima del rilascio del visto di ingresso in favore del lavoratore da parte dell’Ufficio consolare dell’Ambasciata.

Eliminazione del “silenzio-assenso”: casistica

 La norma esclude, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità di far valere il silenzio-assenso per i lavoratori provenienti dal Pakistan, dal Bangladesh e dallo Sri-Lanka oltre che per le nuove 10.000 quote concernenti l’assistenza delle persone disabili e degli ultraottantenni.

Questa particolarità nasce dalla necessità di evitare la presentazione di domande contraffatte.

Numero di richieste: limiti per il datore di lavoro

Ogni datore di lavoro potrà presentare tre richieste a meno che le istanze non siano presentate attraverso le Associazioni datoriali di categoria ed i professionisti che si faranno carico della veridicità delle richieste in relazione ai fabbisogni (garanzia che i numeri di ingressi per lavoro richiesti siano proporzionali al volume di affari, o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell’imposta su reddito).

Verranno, in ogni caso, esclusi dalle quote i datori di lavoro che, nei tre anni precedenti, non hanno sottoscritto il contratto di soggiorno con i lavoratori che avevano richiesto a meno che ciò non sia dovuto ad una circostanza non a loro imputabile.

D’ufficio, sono escluse le istanze di coloro nei cui confronti, al momento della presentazione delle domande, risulti emesso un decreto di rinvio a giudizio per il reato di caporalato o sentenza di condanna, sia pure non definitiva, per lo stesso reato.

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