Un elenco di prime FAQ elaborate per supportare le imprese nella corretta interpretazione del DPCM 22 marzo.
In considerazione delle numerose richieste che pervengono dal Sistema, tale elenco sarà oggetto di costante aggiornamento.
Sul piano generale, si rammenta che la ratio del provvedimento governativo è quella di una sospensione generale delle attività produttive, fatta eccezione per quelle ritenute essenziali in questa fase di emergenza.
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Il DPCM sospende a decorrere dal 26 marzo 2020 tutte le attività produttive industriali e commerciali operanti sul territorio nazionale, prevedendo, però, una serie di eccezioni.
Premesso che per le attività commerciali, restano ferme le disposizioni emanate dai precedenti provvedimenti (DPCM 11 marzo 2020 e ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020), per quanto concerne, invece, le attività industriali, è prevista la prosecuzione di quelle riconducibili alla produzione di beni e servizi di prima necessità, individuati nell’allegato 1 al DPCM (di seguito, Tabella), recante i codici ATECO di tali attività.
Si segnala che, su sollecitazione di Confindustria, l’elenco dei codici di cui alla Tabella citata potrà essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il DPCM prevede, inoltre, la prosecuzione delle seguenti attività:
1. attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nella Tabella (art. 1, comma 1, lettera d);
2. attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e essenziali (art. 1, comma 1, lettera d);
3. attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 1461 (art. 1, comma 1, lettera e);
4. attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lettera f);
5. attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui eventuale interruzione potrebbe derivare un pregiudizio grave agli impianti o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lettera g);
6. attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (art. 1, comma 1, lettera h).
- Per la prosecuzione delle attività indicate nei punti 1, 2 e 5 le imprese devono darne comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva (lo stabilimento).
- Con riguardo alle attività di cui ai punti 1 e 2, nella comunicazione al Prefetto, l’impresa deve indicare specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Il Prefetto può comunque sospendere la prosecuzione dell’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste per l’esercizio in deroga della stessa.
- Per l’attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché per quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale, l’attività può proseguire previa autorizzazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
- Per le attività oggetto di sospensione, è consentita la prosecuzione fino al 25 marzo (incluso), al fine di poter completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza e lo scarico di merci in transito.
- È comunque consentita la prosecuzione di quelle attività che, seppure sospese, possono essere svolte in modalità a distanza o lavoro agile (smart working).
- In ogni caso, le imprese che potranno continuare a svolgere la loro attività sono tenute a rispettare i contenuti del Protocollo sottoscritto il 14 marzo u.s. dal Governo e le parti sociali in materia.
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