Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Firenze 18/ 05/2016
Circolare n.14/D del 12/05/2016
Oggetto : esportazione di navi da diporto- Prova dell’uscita dallo Stato
A seguito del quesito avanzato da una ditta operante nel settore cantieristico, la direzione centrale della Agenzia doganale , con la circolare n.14/D del 12 maggio 2016, ha fornito gli opportuni chiarimenti circa le procedure da adottare per la destinazione al consumo fuori dal territorio doganale dell’unione di una nave da diporto.
Infatti con le modifiche apportate con la legge 24 marzo 2012 n.27 all’art.36 comma 4 del TULD per l’esportazione di navi da diporto viene eliminato l’adempimento del la cancellazione dai registri navali, e per le autorità marittime è sufficiente una semplice dichiarazione di esportazione da parte dell’armatore.
Per eliminare ogni incertezza,,con la circolare in questione, viene chiarito che la semplificazione introdotta non può in alcun modo sostituire le formalità doganali previste per le esportazioni, e precisamente:
a) la dichiarazione di esportazione presentata dall’esportatore presso l’Ufficio doganale competente;
b) l’effettiva uscita della nave dal territorio doganale dell’Unione.
Inoltre, per uniformare su tutto il territorio nazionale, le modalità con cui gli uffici di esportazione possano accertare l’effettiva uscita dell’imbarcazione dal territorio dell’unione, entro i novanta giorni dalla data della bolletta di esportazione, viene precisato che:il dichiarante, per le navi già iscritte nei registri navali di un paese terzo, può fornire all’ufficio doganali interessato, una dichiarazione resa dal comandante della nave di aver raggiunto le acque internazionali accompagnata dalla rilevazione satellitare della posizione della nave, fornita attraverso il sistema A.I.S. per le imbarcazioni che ne sono provviste, ovvero presentare allo stesso ufficio la documentazione comprovante l’arrivo della nave in un porto terzo.
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