Esonero contributivo imprese del turismo

Giu 14, 2022

Premessa

Nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha stabilito un’ esonero per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi. In caso di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla conversione.

La misura consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’Inps ha pubblicato una circolare con le istruzioni

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali di seguito indicati:

CSC 70501

1. Alberghi (ATECO 55.10.00): 1. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).

2. Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).

3. Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).

4. Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): 1. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.

5. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).

6. Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51): fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; cottage senza servizi di pulizia.

CSC  50102

1. Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)

CSC  70501

1. Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): 1. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi. 2. Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).  3. Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):  case dello studente; pensionati per studenti e lavoratori; altre infrastrutture n.c.a.

CSC  70502

CSC  70709

1. Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11): 1. attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere; 2. attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.

CSC 50102

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)

CSC 70502

1. Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42): 1. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo; 2. preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.

2. Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):

Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l’esonero

L’esonero contributivo trova applicazione per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

In caso di conversione dei predetti contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intervenuta nel corso della finestra temporale sopra individuata, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla conversione.

L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro.

L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione, purché l’utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali.

Assetto, misura dell’esonero e risorse stanziate

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di tre mensilità o fino a sei mensilità in caso di conversione.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part-time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Il beneficio contributivo si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Coordinamento con altri incentivi

Considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Con specifico riferimento ad altre agevolazioni che si sostanzino in incentivi all’assunzione con esonero totale della contribuzione datoriale si fa presente che, una volta scelto un regime agevolato, non è possibile fruire di un’altra agevolazione.

Procedimento di ammissione all’esonero. Adempimenti dei datori di lavoro

Per essere autorizzato alla fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “TUR44”, appositamente predisposto dall’Istituto e messo a disposizione sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:

  • l’indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione o la trasformazione;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolgerà le seguenti attività:

  • verificherà l’esistenza del rapporto di lavoro mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuerà l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione a tempo determinato o per il rapporto stagionale o per la conversione.

L’invio delle domande di ammissione al beneficio sarà consentito entro e non oltre il 30 giugno 2022, data coincidente con il termine finale di operatività del Temporary Framework.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale o nelle ipotesi di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo alla pubblicazione della presente circolare, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici per i/le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “TURI”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo determinato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG.
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice “L560”, avente il significato di “Conguaglio Esonero”
  • con il codice “L561”, avente il significato di “Arretrati Esonero”

I conguagli potranno essere effettuati esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

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