Premessa
Dall’11 novembre 2021 è possibile richiedere le nuove agevolazioni per assunzioni di donne lavoratrici introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 per le aziende che assumono disoccupate.
L’Inps con messaggio n. 3809/2021 ha pubblicato le istruzioni e le scadenze per la domanda di esonero contributivo per le assunzioni avvenute nel 2021.
Bonus assunzione donne 2021-2022
Si tratta di un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di 6.000 euro annui, per tutti i datori di lavoro privati, che assumono nel biennio 2021-2021 donne disoccupate attraverso le seguenti tipologie di rapporti di lavoro:
- assunzioni a tempo determinato;
- assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato o non agevolato;
- proroghe di rapporti di lavoro a tempo determinato.
L’incentivo spetta anche in caso di part time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, o a scopo di somministrazione. Sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente, occasionale e domestico, e i rapporti di apprendistato.
Il periodo agevolato con il bonus assunzioni donne è fruibile per:
- 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato o di proroga di rapporto a termine;
- 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato o non agevolato.
Nel messaggio, inoltre, sono riportati anche i criteri e i casi di cumulabilità con regimi agevolati o altre misure di sostegno già attive.
A chi spetta
Possono accedere alle agevolazioni per le assunzioni di donne i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono lavoratrici nel biennio 2021-2022. Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, determinato dalla differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Quando spetta
L’Inps, con la circolare n. 32 del 22/02/2021, aveva già fornito chiarimenti sui beneficiari dell’agevolazione e sui rapporti di lavoro incentivati. In particolare, aveva precisato che l’esonero può essere concesso per l’assunzione di donne svantaggiate, ovvero:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, senza limiti di età;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
La condizione di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento (cioè dell’assunzione) per il quale si intende richiedere il beneficio.
Come fare la domanda
l’Inps ha comunicato che i datori di lavoro interessati possono richiedere l’esonero contributivo a partire dall’11 novembre 2021, tramite il portale web dell’Istituto.
Per inoltrare la domanda, il datore di lavoro deve utilizzare modulo “92-2012” presente all’interno del Cassetto previdenziale. E’ necessario inviare una singola comunicazione all’Inps per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione).
L’Inps evidenzia inoltre che i datori di lavoro che hanno già utilizzato il modulo “92-2012” per chiedere l’esonero del 50 per cento dei contributi datoriali previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, non dovranno effettuare ulteriori adempimenti: la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto, infatti, è valida ed efficace per fruire l’esonero in misura pari al 100 per cento.
Si specifica che le modalità indicate dall’INPS per accedere all’agevolazione sono valide solo per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Per le eventuali assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 l’Istituto provvederà a fornire le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero una volta ottenuta l’autorizzazione da parte della Commissione europea per l’applicazione della misura.
Modalità di esposizione Uniemens
I datori di lavoro autorizzati potranno esporre, a partire dal flusso Uniemens del mese di competenza novembre 2021, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
– <CodiceCausale>: “INDO”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”;
– <IdentMotivoUtilizzoCausale>: “data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione” nel formato AAAAMMGG (8 caratteri, ad esempio: 20210609).