Sono stati pubblicati a fine settembre i due decreti legge cosiddetti D.L. bollette/carburanti e D.L. Proroga, già in vigore si attende la conversione da parte del Parlamento.
Contesto
Il Governo ha approvato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre il tanto atteso provvedimento volto a prorogare le misure contro il caro-energia, il DL n. 131/2023 recante “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”.
Misure a sostegno del D.L. bollette/carburanti
Il provvedimento proroga per il quarto trimestre dell’anno gli attuali aiuti in bolletta per tutte le utenze (imprese e privati) e quindi l’azzeramento degli oneri gas, l’Iva agevolata al 5% su gas, Tlr e somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia e le disposizioni sui bonus sociali.
Per le famiglie è stato inserita la sostituzione del cosiddetto “contributo riscaldamento” con un contributo straordinario a favore dei titolari di bonus sociale elettrico, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Sempre per i privati, con il DL si stanziano poi 100 mln € per il bonus carburanti, risorse che saranno erogate tramite la carta “Dedicata a te” per i nuclei familiari con almeno tre componenti e Isee fino a 15.000 €. Le modalità e l’ammontare del bonus per l’acquisto di carburanti (o in alternativa di abbonamenti per il Tpl) saranno definite con un decreto interministeriale.
Nel DL Bollette/carburanti viene inserita anche la riforma delle agevolazioni per gli energivori, per la quale si è già attivata Arera per recepirne gli indirizzi.
Riforma delle agevolazioni per gli energivori: i soggetti beneficiari
L’Art. 3. del decreto 131/2023 specifica che al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022”, a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni le imprese che, nell’anno
precedente alla presentazione dell’istanza di agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della
Commissione europea 2022/C 80/01;
b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero
nell’anno 2023, delle agevolazioni per aziende energivore (DM 21 dicembre 2017).
Hanno ancora diritto alle agevolazioni anche le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione della domanda abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino
in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all’allegato 1 alla comunicazione della
Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima. C
Sistema delle agevolazioni per aziende energivore
Anche il sistema delle agevolazioni cambierà, infatti le imprese sono tenute a contribuire alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia secondo il seguente schema:
- con riferimento alle imprese di cui alla lettera a), dovranno contribuire nella misura del minor valore tra il 15% della componente ASOS e lo 0,5 % del VAL dell’impresa;
- con riferimento alle imprese di cui alla lettera b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente ASOS e l’1% del VAL dell’impresa;
- con riferimento alle imprese di cui alla lettera c), nella misura del minor valore:
1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35% della componente ASOS e l’1,5% del VAL dell’impresa;
2) per l’anno 2027, tra il 55% della componente ASOS e il 2,5% del VAL dell’impresa;
3) per l’anno 2028, tra l’80% della componente ASOS e il 3,5% del VAL dell’impresa.
Qualora l’impresa di cui alla lettera b) copra almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine (es. PPA) oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità (es. CER) l’agevolazione sarà pari alla copertura del minor valore tra il 15% della componente ASOS e lo 0,5% del VAL dell’impresa .
Qualora l’impresa di cui alla lettera c) copra almeno il 50% del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10% assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine (es. PPA) oppure almeno il 5% garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità (es. CER) l’agevolazione sarà pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor valore tra il 35% della componente ASOS e l’1,5% del VAL dell’impresa.
E’ stato inserito che in ciascuna annualità le agevolazioni non possono in ogni caso essere inferiori al prodotto tra 0,5 €/MWh e l’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.
Nuovi obblighi per le aziende energivore
Le imprese che accedono alle agevolazioni sono tenute a effettuare la diagnosi energetica dai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 102/2014.
Le imprese beneficiare delle agevolazioni sono altresì tenute ad adottare almeno una delle seguenti misure:
a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
b) ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
c) investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra.
Spetta il compito ad ENEA ad effettuare i controlli per accertare l’adempimento all’obbligo di effettuazione della diagnosi energetica e per l’attuazione delle ulteriori misure previste collaborando con il GSE e ISPRA.
In caso di inadempimento agli obblighi l’impresa interessata è tenuta a rimborsare l’importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento.
Da ricordare infine che l’efficacia delle disposizioni contenute nel DL in materia di aziende energivore è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.
D.L. Proroga
Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il DL n. 132/2023 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, cosiddetto Decreto Proroga.
In tema di energia è da segnalare l’interesse per l’art. 7 che anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre il termine per le imprese per utilizzare i crediti di imposta destinati all’acquisto di energia elettrica e gas naturale. La novità è stata fortemente criticata da Confindustria in occasione della recente audizione che contribuisce a creare incertezza alle imprese.
Le richieste di Confindustria
Sul tema energetico Confindustria sui due Decreti si è espressa rimarcando che le quotazioni dei prezzi forward per l’ultimo trimestre 2023 e il 1° semestre del 2024 prevedono valori in salita. E ciò senza considerare gli impatti della crisi tra Israele e Palestina. Siamo quindi a costi ancora alti rispetto al 2019 e soprattutto a una eccessiva volatilità.
Le richieste al Governo dell’Associazione sono:
- di reintrodurre per ottobre e novembre i crediti di imposta per il caro energia ai consumi manifatturieri per gas ed elettricità (senza distinzione di intensità energetica);
- di ripristinare l’originaria scadenza del 31 dicembre 2023 per fruire dei crediti d’imposta energia o adottare correttivi differenti per consentire un adeguato e tempestivo monitoraggio dell’utilizzo delle risorse.
- impostare misure più strutturali, come electricity e gas release, che devono essere perfezionate per poter spiegare i loro effetti già a partire dall’inizio del 2024.
- rivedere la riforma delle agevolazioni per gli energivori che non chiarisce le lacune già presenti e aggiunge fattori di incertezza di rilevante entità. Inoltre la nuova disciplina “impone una sanzione che appare sproporzionata e irragionevole”, ossia “la restituzione di tutto il beneficio ‘indebitamente’ percepito nel quadriennio”.
Per entrambi i decreti l’entrata in vigore è scattata con il 30 settembre e ora comincia l’iter di conversione in Parlamento.
I due DL pubblicati in Gazzetta sono disponibili in allegato.