La Regione Toscana con un comunicato ricorda la limitazione delle emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.
Trasmettiamo la comunicazione che ci è arrivata dai competenti uffici della Regione in merito alla limitazione delle emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata ex art. 271 comma 7-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
Il D.lgs. n. 102 del 30/07/2020 ha stabilito, all’art. 3, comma 3, la disciplina transitoria per gli stabilimenti e le installazioni esistenti in cui sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni dette sostanze o miscele “classificate” secondo quanto indicato all’art. 271, comma 7-bis del D.lgs. 152/2006, prevedendo che i “ (..) i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 (..)”.
La nota (in allegato) contiene quindi alcuni chiarimenti sul campo di applicazione di tale obbligo e ci invita a ricordare la scadenza alle imprese interessate.