Aggiornamento del 29 luglio
La Regione Toscana è intervenuta con delibera per individuare l’obbligo di sospensione dell’attività lavorativa a fronte dell’emergenza caldo. Tale delibera è stata integrata dall’Inps con un successivo messaggio .
Temperature elevate e CIGO: istruzioni INPS
Come già precedente comunicato, l’Inps era già intervenuta gli anni passati con messaggio dando indicazioni in merito all’accesso alla CIGO per EVENTO METEO legato al calore laddove si registrassero temperature superiori ai 35° centigradi.
Le temperature sono monitorabili per la Regione Toscana sul sito internet del SIR – Termometria
Ordinanza della Regione Toscana
La Regione è intervenuta con ordinanza disponendo il DIVIETO LAVORATIVO nei settori edile e delle cave, per tutti quei lavoratori con esposizione prolungata al sole tra le ore 12:30 e le ore 16:00, da 18 luglio 2024 fino al 31 agosto 2024.
L’ordinanza è valida sull’intero territorio regionale.
Le condizioni meteo sono identificabili accedendo al sito internet di WORKLIMATE
Deve essere visualizzata la pagina riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00 segnali un livello di rischio “ALTO”, come nell’immagine sotto riportata.
Quanto sopra non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità.
Resta inteso che in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore e dalla radiazione solare” di Regione Toscana pubblicate sul sito di Regione Toscana
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato)
Accesso all’integrazione salariale
L’Inps è intervenuto con apposito messaggio per chiarire le modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze, a fronte dell’aumento delle temperature che possono determinare una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa.
L’accesso all’ammortizzatore riguarda sia i datori di lavoro che possono richiedere:
- il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO)
- l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali
La domanda può essere presentata con causale:
- Evento meteo per temperature elevate;
- Sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori.
Domanda in caso di ordinanza di pubblica autorità
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.
In tale caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.
Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.
In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
L’Inps chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
Nel caso in cui sia presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, nel corso dell’istruttoria si terrà conto di tale circostanza. Conseguentemente, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.
I datori di lavoro, nella relazione tecnica, dovranno non solo attestare di avere sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, ma anche riportare gli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica Autorità, senza doverla allegare.
Accesso all’ammortizzatore in caso di temperature inferiore a 35°
In caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35° centigradi.
L’Inps evidenzia che anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.
Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.
Pertanto, la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.
Risulta tuttavia evidente che le predette valutazioni sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi e, pertanto, per consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda, è raccomandabile redigere la relazione tecnica in modo completo. A tale fine, il datore di lavoro deve indicare non solo l’evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse.
Si ricorda, invece, che i datori di lavoro non devono allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto.
Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nel valutare le istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.
Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi in commento, gli operatori di Sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web www.worklimate.it.
Si precisa che le indicazioni fornite con il presente messaggio valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA).
Caratteristiche delle domanda di integrazione salariali
Si ricorda questa tipologia di domanda sono riconducibili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) e, pertanto, per le domande:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’Unità produttiva;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
- il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
- per le aziende dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Le aziende associate potranno fare richiesta utilizzando l’apposito format allegato.
Per informazioni sulla procedura sindacale i nostri uffici sono a vostra disposizione:
Enrica Masi – e.masi@confindustriatoscanacentroecosta.it
Benedetta Brucini – b.brucini@confindustriatoscanacentroecosta.it