Con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, la Protezione civile ha emesso l’ordinanza n. 1037 (in allegato) nella quale sono riportate anche le previsioni circa la sospensione del pagamento delle rate dei mutui. Tale Ordinanza è stata adottata a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi metereologici di cui sopra.
L’Ordinanza della protezione civile e la Delibera del Consiglio dei Ministri sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile per le banche dar seguito alla richiesta dell’ABI di dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per coloro che hanno subito un grave disagio socio economico a seguito delle avverse condizioni metereologiche.
In particolare l’art. 11 dell’Ordinanza prevede che:
- in ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento citato, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici – previa presentazione di autocertificazione del danno subito – hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale;
- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 2 novembre 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
Sarà nostra cura aggiornare questa notizia non appena i provvedimenti saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale.