È stata pubblicata la Direttiva sulla messa al bando di alcuni prodotti in plastica

Giu 19, 2019

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Lo scorso 12 giugno è stata pubblicata in GUUE la Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, di cui riportiamo il testo in italiano in allegato.

Di seguito i punti principali contenuti nella Direttiva:

  • a partire dal 2025, gli Stati membri dovranno assicurarsi che le bottiglie in PET immesse sul mercato contengano almeno il 25% di plastica riciclata con un obiettivo del 30% al 2030;
  • gli schemi di responsabilità estesa del produttore dovranno coprire i costi per le campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori, i costi della raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti per i prodotti in plastica monouso conferiti nei sistemi pubblici di gestione e i costi di rimozione, trasporto e trattamento dei rifiuti dai prodotti in plastica monouso dispersi nell’ambiente;
  • la previsione di determinati requisiti di etichettatura sui prodotti per il loro corretto conferimento a fine vita e i potenziali impatti negativi sull’ambiente;
  • è stato previsto un obiettivo del 77% di raccolta differenziata per le bottiglie al 2025 e del 90% al 2029;
  • è prevista la messa al bando dal mercato UE di taluni prodotti in plastica monouso (es. stoviglie, bastoncini cotonati, cannucce, posate, miscelatori, contenitori per alimenti in polistirene espanso, etc.).

In linea generale, gli Stati membri dovranno ora recepire le disposizioni della Direttiva entro il 3 luglio 2021, con alcune eccezioni indicate all’articolo 17. Infatti, gli Stati membri applicano le disposizione necessarie per conformarsi:

— all’articolo 5 (messa al bando di taluni prodotti in plastica monouso) a decorrere dal 3 luglio 2021;

— all’articolo 6, paragrafo 1 (obbligo che contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri cui tappi e coperchi sono di plastica di essere immesse sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto), a decorrere dal 3 luglio 2024;

— all’articolo 7, paragrafo 1 (obblighi di etichettatura dei prodotti in plastica monouso immessi sul mercato), a decorrere dal 3 luglio 2021;

— all’articolo 8 (schemi di responsabilità estesa del produttore) entro il 31 dicembre 2024, ma entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato (Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco).

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