A distanza ormai di un anno dall’approvazione del decreto legislativo n°221 del 15/12/ 2017 in vigore dal 1°febbraio del 2018, dobbiamo registrare ancora i notevoli ritardi e le molte difficoltà che incontrano, presso gli uffici del Ministero per lo Sviluppo Economico, le istanze di licenza zero presentate dalle aziende interessate.
E’ noto che il decreto in parola è stato adottato con lo scopo dichiarato di adeguare l’ordinamento interno a quello dell’Unione europea, il che ha comportato un vero riordino delle procedure con l’abrogazione dei decreti legislativi n°96 del2003, n°11 del 2007 e n°64 del 2009, mentre tra le varie semplificazioni segnaliamo la nascita della cosiddetta “licenza zero”, peraltro già operativa presso altri paesi (es.Germania).
Nel merito, ricordiamo che per corrispondere alle disposizioni di sicurezza sia nazionali che internazionali, la circolazione e l’esportazione dei beni “dual use” cioè di beni di prevalente uso civile ma che possono essere impiegati anche per costruzioni di armi o di impianti militari, è legata all’osservanza di determinate procedure ed al rispetto di particolari disposizioni di cui al Reg.(CE) n.428/2009 e al DL 15/12/2017 n°221.
In base a tali disposizioni, infatti, la circolazione tra i paesi dell’Unione e l’eventuale trasferimento in un paese terzo di talune merci, individuate in apposito elenco predisposto dalle autorità unionali, è soggetta al rilascio di apposita dichiarazione che può essere globale, individuale, collettiva, nazionale, ecc..e che varia a seconda del tipo di prodotto, del paese di destinazione e dei soggetti interessati alla transazione. Nello stesso decreto troviamo inserita anche, la cosiddetta licenza zero.
Infatti il comma 5 dell’art.8 del Decreto Legislativo n.221 così dispone:” L’autorità competente, se del caso, può rilasciare all’impresa che ne faccia domanda una specifica dichiarazione, denominata Licenza Zero, attestante l’eventuale non soggezione ad autorizzazione di una determinata merce.”
Il che vuol dire che le ditte che operano con l’estero, in caso di dubbio che le proprie merci possano essere fermate in dogana perché considerate dual use, possono richiedere al ministero per lo sviluppo economico una licenza zero, presentando una apposita richiesta dove vengono specificate tutte le motivazioni oggettive e soggettive che sono alla base della cessione e che dimostrano la destinazione finale dei prodotti per scopi civili. (Per quanto si riferisce alle dogane italiane, va detto che nei casi di dubbi veniva accettata una apposita dichiarazione dell’esportatore)
A ben vedere, si tratta di una disposizione di una certa importanza, perché non soltanto opera una semplificazione atta a garantire la libera circolazione di merci che pur presenti nella lista , sono chiaramente destinate ad uso civile, ma soprattutto perché operano un vero allineamento con le procedure in atto presso altri paesi dell’Unione, che sicuramente ne hanno già tratto dei vantaggi.
Infine per quanto riguarda i tempi per ottenere questa specie di nulla osta, noi ci auguriamo che non trattandosi di una vera licenza, i tempi di rilascio possano essere molto più contenuti di quelli previsti (dai 30/60 giorni dalla presentazione della relativa domanda).