L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che le nuove sanzioni introdotte dal D.lgs. 141/2024 si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dalla sua entrata in vigore, escludendo la retroattività anche nei casi in cui le nuove disposizioni risultino più favorevoli. Questa interpretazione, confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1274/2025, si allinea al principio di irretroattività delle sanzioni. Le Direzioni Territoriali garantiranno l’uniforme applicazione della normativa, mentre eventuali criticità dovranno essere segnalate tempestivamente.
In particolare, viene esclusa l’applicazione del principio del favor rei (previsto dall’art. 3, comma 3, del D.lgs. 472/1997), secondo cui la legge più favorevole dovrebbe prevalere sulle norme precedenti. Tale scelta si inserisce in un più ampio processo di revisione del sistema sanzionatorio, volto a garantire certezza del diritto e uniformità applicativa.
Si riporta in allegato la circolare dell’Agenzia delle Dogane.