Il DL n. 146/2021 (c.d. Decreto fiscale 2022) – in vigore dal 22 ottobre 2021 – introduce “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Vediamo le principali disposizioni in materia di lavoro.
Indennità di malattia per quarantena – art. 8
È previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena per Covid-19 alla malattia.
Rimborso malattia per lavoratori privi di indennità – art. 8
Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore privato iscritti alle gestioni dell’INPS – esclusi i datori di lavoro domestico – hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità a carico dell’INPS. Il rimborso una tantum è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.
Il rimborso erogato dall’INPS è pari a euro 600 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda per la quale si attendono le istruzioni da parte dell’INPS.
Congedi parentali Covid – art. 9
Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni può astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, usufruendo di un congedo straordinario per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
– della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
– dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
– della quarantena del figlio disposta dall’ASL.
In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, il diritto è riconosciuto a prescindere dall’età del figlio.
Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria ed è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, con copertura da contribuzione figurativa.
Inoltre, gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 possono essere convertiti – a domanda – in congedo Covid-19 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.
Integrazione salariale – art 11
I datori di lavoro – che rientrano nel campo di applicazione della FIS e che hanno esaurito le 28 settimane del decreto-legge n. 41 del 2021- che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.
I datori di lavoro che operano nei settori dell’industria tessile e della conciatura – già destinatari delle 17 settimane previste dal Sostegni bis per interruzione o riduzione dell’attività produttiva nel periodo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021 – che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.
In entrambi i casi:
– la domanda può essere presentata per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021;
– non è dovuto alcun contributo addizionale;
– per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta valido il divieto di licenziamento.
Si evidenzia che resta ammessa la possibilità di ricorrere ad accordi collettivi aziendali – stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a detto accordo.
Tempo determinato e somministrazione – art 11, comma 15
Il Decreto fiscale 2022 elimina la scadenza del 31 dicembre 2021 confermando la regola che permette proroghe e rinnovi oltre i 24 mesi: il lavoratore somministrato, assunto a tempo indeterminato dall’agenzia, anche dopo il 2021 potrà essere impiegato in missione per periodi superiori a due anni, anche se non continuativi, senza che ciò determini per l’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso lavoratore somministrato.