Una società nazionale che commercializza sistemi biomedicali ad alta tecnologia, ha presentato un quesito presso l’Agenzia delle Entrate per conoscere se i dispositivi medici per il trattamento della patologia aterosclerotica coronarica, possono rientrare nei beni di cui al punto n.30 e o n.33 della Tabella A del DPR 26 ottobre 1972 n.633 cui si applica l’IVA ridotta nella misura del 4 per cento.
La stessa azienda ha precisato che i dispositivi in parola costituiti da catetere guida, catetere di aspirazione, catetere a palloncino, il filo guida e sistema di gonfiaggio, costituiscono i componenti monouso indispensabili per l’impianto dello stend-coronarico.
A seguito delle informazioni tariffarie vincolanti fornite dall’Agenzia delle Dogane è risultato i vari componenti del kit sono riconducibili alla voce doganale 9018 ad esclusione del sistema di gonfiaggio che va classificato alla voce 8413, e conseguentemente le loro cessioni e o importazioni non possono essere assoggettate all’IVA ridotta prevista al punto 30 della tabella A del DPR n°633, che ammette al beneficio gli apparecchi da inserire nell’organismo e di cui alla voce doganale 9019(che attualmente corrisponde alla voce 9021).
Per converso, gli stessi oggetti, privi di autonoma funzionalità, risultano componenti essenziali per l’impianto degli stend coronarici e quindi possono godere del beneficio dell’IVA ridotta del 4% di cui al n.33 della stessa Tabella A come dispositivi, parti e pezzi staccati ed accessori destinati esclusivamente agli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o una infermità di cui al precedente punto 30 della più volte menzionata Tabella A.
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