Confindustria Firenze ricorda ai datori di lavoro obbligati all’invio del prospetto informativo disabili che la trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2022.
Premessa
Il prospetto informativo è una dichiarazione con il quale i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti comunicano la situazione del personale occupato al 31 dicembre 2021 ai fini dell’applicazione della normativa sul collocamento dei disabili (Legge 68/99).
In evidenza
Si ricorda che l’obbligo di assunzione scatta già dalla 15° unità: il periodo per mettersi in regola è di 60 giorni.
Alle aziende appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti è consigliato l’invio del prospetto informativo anche qualora al 31 dicembre 2021 non ci siano state nuove assunzioni o cessazioni.
I datori di lavoro che hanno sede in due o più regioni devono inviare la denuncia presso la Regione dove è ubicata la sede legale.
Il prospetto potrà essere inviato solamente per via telematica.
La documentazione è disponibile sul sito di Cliclavoro – Prospetto informativo Modelli e Guide.
Si ricorda che è di fondamentale importanza fornire all’interno del prospetto informativo le informazioni sui cosiddetti “posti disponibili”, specificando le caratteristiche delle posizioni vacanti in azienda e le relative mansioni e competenze, al fine di evitare l’avviamento numerico da parte degli uffici competenti.
Nel caso di malfunzionamenti dei servizi informatici, i servizi competenti pubblicano i periodi in cui si sono verificati i malfunzionamenti. I soggetti obbligati ed abilitati potranno effettuare l’adempimento il primo giorno utile.
E’ permesso l’invio di rettifiche.
Sanzioni
Si ricordano le sanzioni previste dall’art. 15 della legge n. 68/1999:
- mancata presentazione del prospetto informativo: 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo;
- mancata copertura della quota di riserva: 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’assunzione del disabile. La sanzione, fissa ma progressiva, è diffidabile (1/4 dell’importo complessivo) a condizione che il datore di lavoro, oltre alla presentazione del prospetto informativo, sottoscriva il contratto di assunzione con il portatore di handicap.