Ricordiamo che entro il prossimo 30 aprile deve essere effettuata la dichiarazione E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) relativa alla quantità di inquinanti rilasciati nell’ambiente da parte di tutti i gestori di stabilimenti soggetti all’obbligo ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 157 del 2011, che fornisce il regolamento di attuazione per il Regolamento (CE) 166/2006 (1).
In particolare, l’obbligo di dichiarazione si rivolge ai gestori degli stabilimenti che eseguono una o più delle attività al di sopra delle soglie di capacità così come elencate all’allegato I del Regolamento (CE) 166/2006.
In vista dell’imminente scadenza di quest’anno si segnala che la comunicazione dei dati del 2017 non avverrà utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo www.eprtr.it, ma l’invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto a tale scopo.
Si precisa che la variazione riguarda solo le modalità di comunicazione dei dati, restano invariati, infatti, rispetto agli anni passati i contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione E-PRTR.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di invio dei dati si rimanda alla pagina relativa alla Dichiarazione E-PRTR 2018 sul sito web dell’ISPRA, disponibile al seguente link:
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/Aria/emissioni-in-atmosfera/dichiarazione-prtr-2018-dati-2017
Nota
1) I soggetti obbligati alla comunicazione E-PRTR sono individuati nell’Allegato I del Regolamento CE n.166/2006. Trattasi di impianti IPPC di grandi capacità o di settori specifici come ad esempio:
· settore energetico
· produzione e trasformazione dei metalli
· industria mineraria
· industria chimica
· gestione dei rifiuti e delle acque reflue
· produzione e lavorazione della carta e del legno
· allevamento intensivo e acquacoltura
· prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande
· altre attività (consultare allegato I al Regolamento CE 166/2006).