Con la nota n.70662 del 7 luglio del 2016, la direzione centrale legislazione e procedure dell’ Agenzia delle Dogane, ha fornito ulteriori chiarimenti circa la definizione di esportatore di cui all’art.1 nel nuovo codice doganale unitario, apportando talune variazioni rispetto a quanto precedentemente disposto con la Circolare n.8/D del 19.04.2016.
Infatti dalle precisazioni pervenute dalla Commissione con l’allegato “A” alle linee guida export, è emerso che durante la fase transitoria, nella casella 2 del DAU può essere indicato come soggetto speditore il nome del soggetto stabilito in un paese terzo che esporta merci dall’Unione, a condizione che la dichiarazione di esportazione sia presentata da un dichiarante doganale stabilito nell’Unione,che operi in rappresentanza indiretta e che in qualità di dichiarante esportatore sia indicato nella casella 14 del DAU.
Va da se che il rappresentante indiretto, quale dichiarante stabilito nell’Unione, assume tutti gli obblighi e gli adempimenti necessari per l’asseveramento del regime e risponde delle eventuali inosservanze, mentre il soggetto terzo, che non può essere qualificato esportatore ai sensi dell’art.1 punto 19 del RD perché non residente, può essere considerato come speditore avendone mandato contrattuale, e come tale essere indicato nella casella 2 del DAU.
Nel caso, invece di esportazione di merce acquistata nell’Unione con resa EXW e trasporto a cura e nome dell’acquirente, stabilito in un paese terzo, quest’ultimo non può assumere la veste dell’esportatore come definito dall’art.1 punto 19 del RD, ma deve nominare un rappresentante doganale indiretto stabilito nell’Unione per la presentazione della dichiarazione di esportazione, che, in quanto tale, sarà indicato nella casella 14 del DAU.
Invece nella casella n°2 del DAU, come esportatore/speditore sarà indicato il codice EORI del venditore stabilito nella UE, che in forza del contratto di vendita ha il potere di decidere che le merci devono essere trasportate fuori dal territorio doganale dell’Unione a cura dell’acquirente e come tale realizza la condizione richiesta dalla norma per la qualifica di esportatore.
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