Pubblicato il Decreto Riscaldamento: le misure di contenimento per il riscaldamento invernale

Ott 12, 2022

Il provvedimento, previsto dal Piano di contenimento dei consumi gas, indica i nuovi limiti su giorni, orari e gradi del riscaldamento per gli edifici.

Indice dei contenuti

 
Il nuovo provvedimento definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati.
 

Novità

Il Decreto prevede che il periodo di accensione degli impianti sia ridotto di un’ora al giorno e che il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 sia accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.
 
In funzione alle zone climatiche quindi definisce con esattezza il periodo di funzionamento.
E’ però garantito un margine d’azione ai Comuni in caso di condizioni climatiche particolarmente severe. Le autorità comunali, infatti, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.
 
In particolare l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:
  1. Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
  2. Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
  3. Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
  4. Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
  5. Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
  6. Zona F: nessuna limitazione.
 
Ricordiamo che i comuni della città metropolitana di Firenze sono principalmente in zona D ed E. Di seguito l’elenco delle zone climatiche di ogni comune.
 
Comune Zona Gradi
Climatica Giorno
Bagno a Ripoli D 1.854
Barberino di Mugello E 2.178
Barberino Tavarnelle E 2.341
Borgo San Lorenzo E 2.122
Calenzano D 1.740
Campi Bisenzio D 1.721
Capraia e Limite D 1.658
Castelfiorentino D 1.692
Cerreto Guidi D 1.698
Certaldo D 1.865
Dicomano D 2.012
Empoli D 1.658
Fiesole E 2.216
Figline e Incisa Valdarno D 1.938
FIRENZE D 1.821
Firenzuola E 2.919
Fucecchio D 1.728
Gambassi Terme E 2.273
Greve in Chianti E 2.126
Impruneta E 2.186
Lastra a Signa D 1.806
Londa E 2.110
Marradi E 2.267
Montaione E 2.289
Montelupo Fiorentino D 1.669
Montespertoli E 2.158
Palazzuolo sul Senio E 2.942
Pelago E 2.238
Pontassieve D 1.928
Reggello E 2.363
Rignano sull’Arno D 1.944
Rufina D 1.939
San Casciano in Val di P. E 2.240
San Godenzo E 2.891
Scandicci D 1.817
Scarperia e San Piero E 2.182
Sesto Fiorentino D 1.772
Signa D 1.754
Vaglia E 2.209
Vicchio E 2.137
Vinci D 1.765
 
 
Sono previste anche delle esenzioni per alcune tipologie di edifici. In particolare, la riduzione del riscaldamento non si applica agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
 
E’ infine previsto che Enea pubblichi (entro 15gg dall’entrata in vigore del presente decreto) un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini.
 
Il testo del decreto è disponibile in allegato.
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