In data 30 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 34/2023 (c.d. decreto “Bollette”), contenente misure a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale e in materia di salute e adempimenti fiscali. Il decreto prevede all’art. 4 la conferma anche per il secondo trimestre 2023 (mesi di aprile, maggio e giugno 2023) dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, ma con una riduzione delle aliquote. Il decreto dovrà essere poi convertito in legge entro il 29 maggio 2023.
1-Credito d’imposta energia II trimestre 2023
Tra le principali novità introdotte del “decreto Bollette” si segnala quella relativa all’estensione per il secondo trimestre 2023 dei crediti di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, anche se le aliquote del credito sono ridotte rispetto a quelle previste in precedenza.
Il credito d’imposta per l’acquisto di energia e gas naturale, come in precedenza, spetta qualora il prezzo di tale componente, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell’anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Ferma restando tale condizione per l’accesso al credito, questo viene riconosciuto:
- alle imprese energivore un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023.
- alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023;
- Alle imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- Alle imprese non gasivore un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
La misura del credito, con il DL Bollette si è quindi ridotto di 25 punti percentuali sia per le imprese non energivore (nel primo trimestre era pari al 35%) sia per le altre imprese (nel primo trimestre era pari al 45%).
2-Modalità di utilizzo del credito
I crediti d’imposta in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 31 dicembre 2023 e a tal fine, non si applicano i limiti annui delle compensazioni di cui agli art. 1 c. 53 della L. 244/2007 e art. 34 della L. 388/2000.
Gli stessi sono inoltre cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresigli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo. Tali crediti ceduti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine di cui in precedenza.
Si precisa inoltre che i crediti di imposta in esame non concorrono né alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP. Infine sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.