Decreto Alluvione: le principali misure di carattere economico e fiscale.

Giu 8, 2023

 

La news sull’emergenza alluvione in Toscana di novembre 2023

È in vigore dal 2 giugno scorso il c.d. “Decreto Alluvione” (Decreto legge n. 61/2023) che prevede interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza alluvionale che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023. L’iter di conversione in legge è attualmente in corso alla Camera dei Deputati.

Il 25 maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza, oltre che per i territori dell’Emilia Romagna, anche per alcuni territori delle Marche e della Toscana. In particolare per la Toscana segnaliamo che sono stati ricompresi i seguenti Comuni nell’area metropolitana di Firenze:

  • Firenzuola;
  • Marradi;
  • Palazzuolo sul Senio;
  • Londa.

Il decreto reca sospensioni e differimenti dei termini in materia fiscale e contributiva (art. 1), in materia di giustizia e procedimenti amministrativi (artt. 2-4); misure per l’istruzione e la continuità didattica (artt. 5 e 6); per il sostegno al reddito dei lavoratori impossibilitati a proseguire l’attività (art. 7); per il potenziamento mirato del Fondo Centrale di Garanzia (art. 9), e varie altre disposizioni a favore di imprese esportatrici, agricole, strutture sanitarie, patrimonio culturale, turismo. Di seguito riportiamo le principali misure di carattere economico e fiscale.

Misure fiscali

Il provvedimento prevede interventi di sospensione o differimento di una serie di termini, in particolare segnaliamo quelli di carattere fiscale:

  • la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei termini relativi a versamenti e adempimenti tributari e contributivi, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione opera anche per i versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute per addizionali regionale e comunale dell’imposta del reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti indicati, in qualità di sostituti d’imposta. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 20 novembre 2023. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023. Per i medesimi soggetti è, altresì, prevista la sospensione dei versamenti, tributari e non, derivanti da cartelle di pagamento emesse da Agenzia Entrate Riscossione, da accertamenti esecutivi ex art. 29 e 30 del DL n 78/2010, da ingiunzioni di pagamento dei tributi locali per i Comuni che affidano la riscossione a società in house diverse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, aventi scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023. I termini di versamento riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.
  • Il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per il sostenimento delle spese ai fini della detrazione del 110% di cui all’articolo 119, comma 8-bis, del DL n. 34/2020, per interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati; o il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui allegato, nonché alle province dei predetti Comuni, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del decreto, è differito all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi

Per informazioni: fisco@confindustriafirenze.it 

Rate dei mutui

Per società e imprese che, alla data del 1° maggio avevano la sede operativa nei territori indicati, è prevista la sospensione dal 1° maggio 2023 e fino al 30 giugno:

  • del versamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA, dei termini relativi ad adempimenti amministrativi e per il pagamento delle conseguenti sanzioni;
  • degli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
  • del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di qualsiasi genere, nonché dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili strumentali all’attività d’impresa o immobili.

Per informazioni: santina.ferri@confindustriafirenze.it 

Fondo Centrale di Garanzia

A decorrere dall’entrata in vigore del DL in esame e fino al 31 dicembre 2023, l’intervento del Fondo viene potenziato rispetto a quanto oggi previsto in via ordinaria. In particolare, si prevede che la garanzia sia concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati, a titolo gratuito (attualmente la garanzia è invece onerosa) e vengono elevate le percentuali di copertura della garanzia ai livelli massimi consentiti dalla normativa sugli aiuti di Stato per tutte le tipologie di operazioni finanziarie. In dettaglio, la garanzia del Fondo viene concessa, su tutte le operazioni, fino alla misura:

  • nel caso di garanzia diretta, dell’80% dell’operazione finanziaria, elevabile fino al 90% nel caso di domande presentate sul “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (oggi la garanzia copre i finanziamenti per esigenze di liquidità delle imprese più rischiose e quelli a fronte di investimenti fino all’80%, mentre garantisce i finanziamenti per liquidità delle imprese meno rischiose fino al 60%);
  • nel caso di riassicurazione, al 90% dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, elevabile fino al 100%, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90% e prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

E’ inoltre previsto l’esonero dal pagamento delle commissioni “una tantum” per l’accesso al Fondo e per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite.

Per informazioni: santina.ferri@confindustriafirenze.it

Imprese esportatrici

Per quanto riguarda il sostegno alle imprese esportatrici localizzate nei territori indicati, SIMEST è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, all’erogazione di contributi a fondo perduto per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.

La misura si applica secondo condizioni, termini e modalità che saranno stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di Simest. 

Per informazioni: irene.rosadini@confindustriafirenze.it

Turismo

Per assicurare la ripresa delle attività produttive e garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori indicati nell’Allegato, è istituito un Fondo per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023. Sono inclusi tra i destinatari anche i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione. Con decreto successivo saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Per informazioni: irene.rosadini@confindustriafirenze.it

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