Decreto Agosto: possibilità di sospendere gli ammortamenti per il 2020

Ott 15, 2020

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Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito in Legge ha previsto, in deroga al Codice civile, la possibilità per le imprese di non imputare a conto economico la quota di ammortamenti relativa all’anno 2020, pur rimanendo essa fiscalmente deducibile sia per l’IRES che per l’IRAP.

L’articolo 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge, consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di derogare alle disposizioni dettate dall’art. 2426 co.1 n.2 del Codice civile, che disciplina l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Di conseguenza, le imprese hanno la possibilità di non contabilizzare, in tutto o in parte, gli ammortamenti relativi ai beni materiali e immateriali nel bilancio 2020. Tali quote non contabilizzate saranno da imputarsi nel conto economico relativo all’esercizio successivo differendo con medesimo criterio anche le quote successive, estendendo di conseguenza il piano di ammortamento originario.

Obblighi contabili

Qualora l’impresa eserciti la facoltà in oggetto, ha l’obbligo di accantonare in una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non imputata a conto economico. In caso di incapienza degli utili, la riserva è da integrare con riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza di queste, con gli utili futuri.

Obblighi informativi di bilancio

La Nota Integrativa deve fornire le seguenti informazioni:

  • Dare conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile con indicazione dell’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e sul risultato economico d’esercizio;
  • Indicare gli ammortamenti non contabilizzati nel conto economico e i conseguenti effetti.

Trattamento fiscale

Con riferimento all’ambito fiscale, è previsto che la deducibilità degli ammortamenti resta valida sia ai fini IRES che ai fini IRAP. Di conseguenza si crea così un disallineamento tra i valori fiscali e civili dei beni che comporterà l’iscrizione di un fondo per imposte differite.

 

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